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Document 62020CA0406

    Causa C-406/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Phantasialand / Finanzamt Brühl [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta dell’IVA a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 7 – Diritto d’ingresso ai parchi di divertimento e alle fiere – Principio della neutralità fiscale – Prestazioni realizzate da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e da esercenti spettacoli viaggianti – Comparabilità – Contesto – Punto di vista del consumatore medio – Perizia giudiziaria]

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/10


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Phantasialand / Finanzamt Brühl

    (Causa C-406/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98 - Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta dell’IVA a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Allegato III, punto 7 - Diritto d’ingresso ai parchi di divertimento e alle fiere - Principio della neutralità fiscale - Prestazioni realizzate da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e da esercenti spettacoli viaggianti - Comparabilità - Contesto - Punto di vista del consumatore medio - Perizia giudiziaria)

    (2021/C 471/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Köln

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Phantasialand

    Convenuto: Finanzamt Brühl

    Dispositivo

    L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Il diritto dell’Unione non osta a che il giudice del rinvio, qualora incontri particolari difficoltà nel verificare il rispetto del principio di neutralità fiscale, disponga, alle condizioni previste dal diritto nazionale, una perizia destinata a orientare il suo giudizio.


    (1)  GU C 423 del 7.12.2020.


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