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Document 62020CA0294
Case C-294/20: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 9 September 2021 (request for a preliminary ruling from the Audiencia Nacional — Spain) — GE Auto Service Leasing GMBH v Tribunal Económico Administrativo Central (Reference for a preliminary ruling — Harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Eighth Directive 79/1072/EEC — Articles 3, 6 and 7 — Arrangements for the refund of value added tax (VAT) — Taxable persons not established in the territory of the country — Refusal of refund of VAT paid — Documents constituting evidence of the right to a refund — Failure to submit supporting documents within the time limit)
Causa C-294/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Articoli 3, 6 e 7 – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Diniego di rimborso dell’IVA versata – Documenti giustificativi del diritto al rimborso – Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti]
Causa C-294/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Articoli 3, 6 e 7 – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Diniego di rimborso dell’IVA versata – Documenti giustificativi del diritto al rimborso – Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti]
GU C 471 del 22.11.2021, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/8 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central
(Causa C-294/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Articoli 3, 6 e 7 - Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Soggetti passivi non residenti all’interno del paese - Diniego di rimborso dell’IVA versata - Documenti giustificativi del diritto al rimborso - Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti)
(2021/C 471/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Nacional
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: GE Auto Service Leasing GMBH
Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Central
Dispositivo
1) |
Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all’autorità tributaria competente, persino su invito di quest’ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall’amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto. |