EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0294

Causa C-294/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Articoli 3, 6 e 7 – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Diniego di rimborso dell’IVA versata – Documenti giustificativi del diritto al rimborso – Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti]

GU C 471 del 22.11.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/8


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central

(Causa C-294/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Articoli 3, 6 e 7 - Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Soggetti passivi non residenti all’interno del paese - Diniego di rimborso dell’IVA versata - Documenti giustificativi del diritto al rimborso - Omessa esibizione dei documenti giustificativi nei termini impartiti)

(2021/C 471/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GE Auto Service Leasing GMBH

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Central

Dispositivo

1)

Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia respinta quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all’autorità tributaria competente, persino su invito di quest’ultima, tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un soggetto passivo che chiede il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) non produca, nel corso del procedimento amministrativo, i documenti richiesti dall’amministrazione tributaria, ma lo faccia spontaneamente nel corso dei successivi procedimenti, non costituisce un abuso di diritto.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


Top