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Document 52021AT40330(01)
Final Report of the Hearing Officer (Pursuant to Articles 16 and 17 of Decision 2011/695/EU of the President of the European Commission of 13 October 2011 on the function and terms of reference of the hearing officer in certain competition proceedings (OJ L 275, 20.10.2011, p. 29).) Case AT.40330 – Rail Cargo 2021/C 398/08
Relazione finale del consigliere-auditore (Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).) Caso AT.40330 – Treni merci 2021/C 398/08
Relazione finale del consigliere-auditore (Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).) Caso AT.40330 – Treni merci 2021/C 398/08
C/2021/2521
GU C 398 del 1.10.2021, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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1.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/9 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40330 – Treni merci
(2021/C 398/08)
Il progetto di decisione destinato a ÖBB (2), DB (3) e SNCB (4) (collettivamente «le parti»), riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE riguardante la ripartizione della clientela e lo scambio di informazioni commercialmente sensibili in merito all’attuazione dei servizi di trasporto ferroviario transnazionali di merci nei settori convenzionali (diversi dal settore automobilistico) effettuati in determinate tratte che partivano, finivano o passavano per la Germania o i Paesi Bassi, l’Austria o l’Ungheria e (in alcuni casi), il Belgio. Nel progetto di decisione si conclude che ÖBB e DB hanno partecipato a tale infrazione tra l’8 dicembre 2008 e il 30 aprile 2014, e SNCB tra il 15 novembre 2011 e il 30 aprile 2014.
Il 4 aprile 2019 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (5) nei confronti delle parti al fine di intavolare con esse discussioni in vista di una transazione ai sensi della comunicazione concernente la transazione (6).
Al termine di una serie di discussioni (7) e di proposte in vista di una transazione (8) ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti il 4 dicembre 2020.
Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle rispettive proposte di transazione e che pertanto mantenevano il proprio impegno a rispettare la procedura di transazione.
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.
Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore (9), questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.
Bruxelles, 20 aprile 2021.
Wouter WILS
(1) Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft e Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft (insieme «ÖBB»).
(3) Deutsche Bahn AG, DB Cargo AG e DB Cargo BTT GmbH (insieme «DB»).
(4) Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB/NMBS) SA de droit public/NV van publiek recht, LINEAS Group NV (in precedenza SNCB Logistics NV/SA) e LINEAS NV (in precedenza Xpedys NV/SA) (insieme «SNCB»).
(5) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.04.2004, pag. 18).
(6) Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartello (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
(7) Le riunioni in vista di una transazione si sono svolte tra il 2 maggio 2019 e il 28 agosto 2020.
(8) Le parti hanno presentato le richieste formali di transazione il 18 settembre 2020 (DB) e il 21 settembre 2020 (ÖBB e SNCB).
(9) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).