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Document 62020TN0426

    Causa T-426/20: Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — Techniplan/Commissione

    GU C 279 del 24.8.2020, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/56


    Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — Techniplan/Commissione

    (Causa T-426/20)

    (2020/C 279/71)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Techniplan Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Bonavita, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare:

    la violazione dell’art. 263 TFUE della Commissione Europea, in violazione delle forme sostanziali previste nell’emanazione di un atto che incida direttamente e individualmente, in questo caso su Techniplan, non avendo tenuto conto della lettera di contestazione alla pre-informazione né alla formale lettera di messa in mora ex art. 265 TFUE;

    disporre una somma a titolo di risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo dall’esecuzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro la decisione e contestuale nota di debito del 28 maggio 2020, resa nei confronti di Techniplan s.r.l., con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 107 505,66, riguardo il progetto FED/2011/261-985.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dei principi della certezza del diritto e della trasparenza, nonché la violazione delle forme sostanziali. Si afferma a questo riguardo:

    Che il rapporto finale di audit elaborato da una società privata evidenziava una serie di asserite difformità e irregolarità nell’esecuzione dei lavori che venivano puntualmente contestate dalla società ricorrente, evidenziando alcune gravi inesattezze contenute in questo rapporto di audit.

    Che la società ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di tutti gli esperti coinvolti nel progetto, rese dinanzi all’autorità giudiziaria congolese, che attestano la loro effettiva presenza sui luoghi dei lavori.

    Che gli esperti furono regolarmente reclutati e utilizzati da Techniplan nell’esecuzione dei lavori previsti dal contratto.

    Che la società ricorrente sarebbe stata estromessa dalla prosecuzione del contratto senza alcuna motivazione.

    Che i pagamenti sarebbero stati bloccati senza addurre motivazioni specifiche.


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