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Document 62019CA0380

    Causa C-380/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2013/11/UE – Risoluzione alternativa delle controversie – Articolo 13, paragrafi 1 e 2 – Informazioni obbligatorie – Accessibilità delle informazioni)

    GU C 279 del 24.8.2020, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/12


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

    (Causa C-380/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2013/11/UE - Risoluzione alternativa delle controversie - Articolo 13, paragrafi 1 e 2 - Informazioni obbligatorie - Accessibilità delle informazioni)

    (2020/C 279/16)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parti

    Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

    Convenuta: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

    Dispositivo

    L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori), deve essere interpretato nel senso che un professionista, che renda accessibile sul proprio sito web le condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi, ma che non concluda contratti con i consumatori tramite tale sito, è tenuto a includere in tali condizioni generali le informazioni relative all’organismo o agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti per tale professionista, qualora quest’ultimo si impegni a ricorrere a tale o tali organismi per risolvere controversie con i consumatori o sia tenuto a ricorrervi. Non è sufficiente, a tal riguardo, che detto professionista presenti tali informazioni in altri documenti accessibili su detto sito o in altre sezioni dello stesso, oppure che fornisca al consumatore dette informazioni mediante un documento separato, al momento della conclusione del contratto cui si applicano le condizioni generali succitate.


    (1)  GU C 288 del 26.8.2019.


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