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Document 62018TN0516

    Causa T-516/18: Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Lussemburgo/Commissione

    GU C 399 del 5.11.2018, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/40


    Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Lussemburgo/Commissione

    (Causa T-516/18)

    (2018/C 399/55)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, e D. Waelbroek, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

    in via principale, annullare la decisione della Commissione del 20 giugno 2018 sul presunto aiuto di Stato SA.44888 che sarebbe stato attuato dal Granducato di Lussemburgo a favore dell’Engie;

    in via subordinata, annullare la decisione della Commissione del 20 giugno 2018 sul presunto aiuto di Stato SA.44888 che sarebbe stato attuato dal Granducato di Lussemburgo a favore dell’Engie nella parte in cui essa ordina il recupero dell’aiuto;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), poiché la Commissione non avrebbe dimostrato la selettività delle misure in questione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 del TFUE, poiché la Commissione non avrebbe dimostrato l’esistenza di un vantaggio qualsiasi a favore dell’Engie.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4 e 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE), nei limiti in cui la Commissione procederebbe di fatto ad un’armonizzazione fiscale dissimulata.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e dei diritti della difesa.

    5.

    Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589 sopra menzionato, nei limiti in cui la Commissione avrebbe ordinato il recupero dell’aiuto in violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione.


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