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Document 62018TN0505

    Causa T-505/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Ungheria / Commissione

    GU C 399 del 5.11.2018, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/39


    Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Ungheria / Commissione

    (Causa T-505/18)

    (2018/C 399/53)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Parti

    Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, M.M. Tátrai y A. Pokoraczki, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, con cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nella parte — riguardante l’Ungheria — che esclude dal finanziamento dell’Unione gli aiuti concessi a gruppi di produttori che dispongono di un riconoscimento qualificato, e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che l’esclusione controversa cui fa riferimento la decisione impugnata è illegittima, dal momento che gli aiuti ai gruppi di produttori di cui trattasi sono stati accordati in conformità al diritto dell’Unione.

    La ricorrente invoca la natura del riconoscimento dei gruppi di produttori. A suo giudizio, nel decidere in merito al rimborso dell’aiuto economico nazionale concesso ai gruppi di produttori, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i gruppi di produttori che hanno ottenuto un riconoscimento qualificato soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che l’esclusione controversa cui fa riferimento la decisione impugnata è illegittima, in quanto, in forza dei principi di leale cooperazione, di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, si sarebbe dovuta ridurre o omettere l’esclusione.

    Ad avviso della ricorrente, l’esclusione controversa è illegittima, giacché sarebbe stato necessario, stanti i principi di leale cooperazione, di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, attenuare l’esclusione o rinunciarvi, dato che le norme del diritto dell’Unione non sono senz’altro chiare quanto alla valutazione della normativa e della prassi nazionale controverse e che consentono l’interpretazione sostenuta dall’Ungheria, poiché le medesime erano già note alla Commissione, la quale non aveva espresso obiezioni a loro riguardo.


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