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Document 62017CA0346
Case C-346/17 P: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 September 2018 — Christoph Klein v European Commission, Federal Republic of Germany (Appeal — Second paragraph of Article 340 TFEU — Non-contractual liability of the European Union — Directive 93/42/EEC — Medical devices — Article 8(1) and (2) — Safeguard clause procedure — Notification by a Member State of a decision prohibiting the placing on the market of a medical device — Absence of a decision by the European Commission — Sufficiently serious breach of a rule of law intended to confer rights on individuals — Causal link between the conduct of the institution and the damage alleged — Evidence of the existence and extent of the damage)
Causa C-346/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Christoph Klein / Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Direttiva 93/42/CEE — Dispositivi medici — Articolo 8, paragrafi 1 e 2 — Procedimento di clausola di salvaguardia — Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio di un dispositivo medico — Assenza di decisione della Commissione europea — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti agli individui — Nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato — Prova dell’esistenza e della portata del danno)
Causa C-346/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Christoph Klein / Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Direttiva 93/42/CEE — Dispositivi medici — Articolo 8, paragrafi 1 e 2 — Procedimento di clausola di salvaguardia — Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio di un dispositivo medico — Assenza di decisione della Commissione europea — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti agli individui — Nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato — Prova dell’esistenza e della portata del danno)
GU C 399 del 5.11.2018, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 399/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Christoph Klein / Commissione europea, Repubblica federale di Germania
(Causa C-346/17 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 340, secondo comma, TFUE - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici - Articolo 8, paragrafi 1 e 2 - Procedimento di clausola di salvaguardia - Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio di un dispositivo medico - Assenza di decisione della Commissione europea - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti agli individui - Nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato - Prova dell’esistenza e della portata del danno))
(2018/C 399/11)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, (rappresentanti: G. von Rintelen, A. Sipos ed A.C. Becker, agenti), Repubblica federale di Germania
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 settembre 2016, Klein/Commissione (T-309/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:570), è annullata nella parte in cui si è dichiarato che il sig. Christoph Klein non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità diretto e sufficiente idoneo a far sussistere la responsabilità dell’Unione europea. |
2) |
Per il resto, l’impugnazione è respinta. |
3) |
Il ricorso del sig. Christoph Klein diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito della violazione da parte della Commissione europea degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, è respinto. |
4) |
Il sig. Christoph Klein e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative sia ai procedimenti di primo grado sia a quelli di impugnazione. |
5) |
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese relative ai procedimenti di primo grado. |