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Document 62017CA0244
Case C-244/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 September 2018 — European Commission v Council of the European Union (Action for annulment — Decision (EU) 2017/477 — Position to be adopted on behalf of the European Union within the Cooperation Council established under the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, as regards the working arrangements of the Cooperation Council, the Cooperation Committee, specialised subcommittees or any other bodies — Article 218(9) TFEU — Decision establishing the positions to be adopted on behalf of the European Union in a body set up by an international agreement — Agreement some of whose provisions may be linked with the common foreign and security policy (CFSP) — Voting rule)
Causa C-244/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2017/477 — Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale — Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Regola di voto)
Causa C-244/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2017/477 — Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale — Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Regola di voto)
GU C 399 del 5.11.2018, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 399/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-244/17) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2017/477 - Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale - Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Regola di voto))
(2018/C 399/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, L. Gussetti e P. Aalto, agenti, poi L. Havas e L. Gussetti, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e P. Mahnič Bruni, agenti)
Dispositivo
1) |
La decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi, è annullata. |
2) |
Gli effetti della decisione 2017/477 sono mantenuti in vigore. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |