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Document 62018TN0126
Case T-126/18: Action brought on 27 February 2018 — Van Haren Schoenen v Commission
Causa T-126/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione
Causa T-126/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione
GU C 142 del 23.4.2018, p. 65–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/65 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione
(Causa T-126/18)
(2018/C 142/83)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e M. Meulenbelt, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74). |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (1) e del principio di certezza del diritto mediante l’istituzione di dazi antidumping su merci che si trovano in libera pratica. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 in quanto i dazi antidumping sono stati istituiti senza una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione. Secondo la ricorrente sarebbe in ogni caso manifestamente errato decidere che l’istituzione di dazi antidumping era nell’interesse dell’Unione. |
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo |
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).