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Document 62018TN0126

Causa T-126/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione

GU C 142 del 23.4.2018, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/65


Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione

(Causa T-126/18)

(2018/C 142/83)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e M. Meulenbelt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (1) e del principio di certezza del diritto mediante l’istituzione di dazi antidumping su merci che si trovano in libera pratica.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 in quanto i dazi antidumping sono stati istituiti senza una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione. Secondo la ricorrente sarebbe in ogni caso manifestamente errato decidere che l’istituzione di dazi antidumping era nell’interesse dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


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