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Document 62015TA0692

    Causa T-692/15: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — HTTS / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

    GU C 42 del 5.2.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 42/13


    Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — HTTS / Consiglio

    (Causa T-692/15) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»))

    (2018/C 042/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Schlingmann e M. Bever, avocats)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e R. Tricot, successivamente R. Tricot e T. Scharf, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno subìto dalla ricorrente in conseguenza dell’inserimento del proprio nominativo, da un lato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, p. 1), e, dall’altro, per effetto del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), nell’allegato VIII del medesimo regolamento n. 961/2010.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 59 del 15.2.2016.


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