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Document 62017TN0750

    Causa T-750/17: Ricorso proposto il 10 novembre 2017 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione

    GU C 22 del 22.1.2018, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/51


    Ricorso proposto il 10 novembre 2017 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione

    (Causa T-750/17)

    (2018/C 022/68)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentata da: P. Hoffman, lawyer)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea del 29 agosto 2017 che rifiuta l’accesso alle osservazioni della Commissione europea e al parere circostanziato della Repubblica di Malta, emessi nell’ambito della procedura di notifica 2016/398/PL riguardante la modifica della legge polacca in materia di giochi di azzardo;

    condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti nonché sulla violazione dell’articolo 296 TFUE

    La decisione si basa su diverse affermazioni contenenti errori di fatto, incluse quelle secondo cui la misura notificata costituiva una risposta alla lettera di messa in mora della Commissione e che tale misura fosse intesa a mostrare i provvedimenti adottati dalla Polonia per porre rimedio alla violazione oggetto di tale lettera, vale a dire alcune condizioni per l'ottenimento di licenze per la fornitura di servizi di gioco d'azzardo in Polonia, anche se, in realtà, le suddette condizioni sono state rimosse dalla Polonia due anni fa e la misura notificata non era affatto correlata alla lettera di messa in mora della Commissione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dei considerando 3, 7 e 9, dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2015/1535 (1), e dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 (2)

    Alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-331/15 P Francia/Schlyter (3), la Commissione, applicando una presunzione generale e non dimostrando che divulgare i documenti richiesti avrebbe arrecato specificamente ed effettivamente pregiudizi alla procedura per inadempimento, ha violato il principio di trasparenza intrinseco alla direttiva 2015/1535.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE

    La Commissione, a causa della durata della procedura per inadempimento e della sua asserita incapacità di svolgere attività effettive nel quadro di riferimento della procedura entro un termine ragionevole, non può fondare il proprio rifiuto sulla necessità di proteggere il fine di siffatta procedura.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE e sullo snaturamento dei fatti

    I documenti richiesti non rientrano in nessuna presunzione generale. L’affermazione della Commissione secondo la quale esiste un «legame indissolubile» tra la procedura di notifica e quella per inadempimento è, di fatto, errata e troppo vaga. In ogni caso essa non può provare che i documenti rientrino in una qualsiasi presunzione generale, perché ciò dipende unicamente dalla loro appartenenza al fascicolo relativo all’inadempimento. La prova corretta dell'esistenza o meno di un documento in detto fascicolo è se la Commissione ne abbia ottenuto il possesso nell'ambito di procedure per inadempimento in programma o in corso, vale a dire se abbia prodotto, ricevuto, commissionato ecc. il documento nell’ambito di tali procedure o allo scopo di avviarle. Tale prova non sarebbe stata soddisfatta.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE

    Il semplice fatto che la Commissione intenda prendere in considerazione il parere circostanziato di Malta e utilizzarlo nel suo dialogo con la Polonia nell’ambito della procedura per inadempimento in corso non giustifica il diniego di divulgarlo.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001

    Data la durata della procedura per inadempimento e dato il contenuto, la natura e l’ambito dei documenti richiesti, la divulgazione di questi ultimi non può in nessun modo arrecare pregiudizio alla tutela di tale procedura, invertendo così la presunzione generale di non divulgazione.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE

    In ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto divulgare parzialmente i documenti richiesti, ossia dopo aver rimosso i riferimenti a questioni riguardanti i servizi di gioco d’azzardo online, che sono oggetto della procedura per inadempimento.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE

    Esiste un interesse pubblico rilevante nel conoscere la reazione della Commissione riguardo a una misura notificata che viola le libertà e i diritti fondamentali dell’Unione europea. La Commissione non ha spiegato perché considera tale interesse meno importante di quello di non divulgazione.


    (1)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 241, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

    (3)  Sentenza del 7 settembre 2017, Francia/Schlyter (C-331/15 P, EU: C:2017:639).


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