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Document 62016TB0670

    Causa T-670/16: Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 — Digital Rights Ireland / Commissione («Ricorso di annullamento — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti — Società senza scopo di lucro di diritto irlandese — Mancanza di protezione dei dati personali per le persone giuridiche — Responsabile del trattamento — Ricorso in nome di membri e di organizzazioni — Ricorso nell’interesse del pubblico — Irricevibilità»)

    GU C 22 del 22.1.2018, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/40


    Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 — Digital Rights Ireland / Commissione

    (Causa T-670/16) (1)

    ((«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti - Società senza scopo di lucro di diritto irlandese - Mancanza di protezione dei dati personali per le persone giuridiche - Responsabile del trattamento - Ricorso in nome di membri e di organizzazioni - Ricorso nell’interesse del pubblico - Irricevibilità»))

    (2018/C 022/56)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irlanda) (rappresentante: E. McGarr, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Nardi, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU 2016, L 207, pag. 1).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

    2)

    Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dall’Irlanda, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dagli Stati Uniti d’America, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica francese, dalla Business Software Alliance (BSA), dalla Microsoft Corporation, dalla Quadrature du Net, dalla French Data Network, dalla Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs e dall’Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir).

    3)

    La Digital Rights Ireland Ltd è condannata alle spese, eccettuate quelle relative alle istanze d’intervento.

    4)

    La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica francese, la BSA, la Microsoft Corporation, la Quadrature du Net, la French Data Network, la Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs e l’UFC — Que choisir sopporteranno le rispettive spese afferenti alle istanze di intervento.


    (1)  GU C 410 del 7.11.2016.


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