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Document 62017CN0630

    Causa C-630/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski Sud u Rijeci (Croazia) il 9 novembre 2017 — Anica Milivojević / Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

    GU C 22 del 22.1.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/30


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski Sud u Rijeci (Croazia) il 9 novembre 2017 — Anica Milivojević / Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

    (Causa C-630/17)

    (2018/C 022/42)

    Lingua processuale: il croato

    Giudice del rinvio

    Općinski Sud u Rijeci

    Parti

    Ricorrente: Anica Milivojević

    Resistente: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano alle disposizioni della Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (legge sulla nullità dei contratti di prestito che presentano aspetti internazionali stipulati nella Repubblica di Croazia con un creditore non autorizzato; Narodne novine n. 72/2017), in particolare al disposto dell’articolo 10 di tale legge, che stabilisce la nullità dei contratti di prestito e di altri atti giuridici redatti in conseguenza del contratto di prestito concluso tra un debitore (ai sensi degli articoli 1 e 2, primo trattino della citata legge) e il creditore non autorizzato (ai sensi dell’articolo 2, secondo trattino, della legge medesima) o sono basati su di esso, sebbene siano stati conclusi prima dell’entrata in vigore di detta legge e con effetto a partire dalla loro stipulazione, con la conseguenza che ognuna delle parti contraenti è obbligata a restituire alla controparte tutto quello che ha ricevuto in forza del contratto nullo e che, qualora ciò non risulti possibile o nel caso in cui la natura della prestazione eseguita osti alla restituzione, impone il pagamento di un indennizzo pecuniario adeguato in funzione dei prezzi correnti al momento in cui viene emessa la decisione giurisdizionale.

    2)

    Se il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in particolare gli articoli 4, paragrafo 1, e 25, debba essere interpretato nel senso che osta al disposto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Narodne novine n. 72/2017), in cui si stabilisce che, nelle controversie riguardanti contratti di prestito che presentano aspetti internazionali ai sensi di tale legge, il debitore può citare il creditore non autorizzato dinanzi ai giudici dello Stato in cui questo è domiciliato o, a prescindere dal domicilio del creditore non autorizzato, dinanzi ai giudici del luogo in cui il debitore abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale, mentre il creditore non autorizzato, ai sensi della citata legge, può avviare un procedimento nei confronti del debitore unicamente dinanzi ai giudici dello Stato in cui lo stesso abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale.

    3)

    Se esista un contratto stipulato da un consumatore ai sensi del disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e delle restanti disposizioni del diritto dell’Unione, allorché il beneficiario del prestito sia una persona fisica che ha concluso un contratto di mutuo al fine di investire in appartamenti per vacanze onde esercitare attività di locazione e offrire un servizio di alloggio privato a turisti.

    4)

    Se il disposto dell’articolo 24, punto 1), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che i giudici della Repubblica di Croazia sono competenti a conoscere di un procedimento diretto a far dichiarare la nullità di un contratto di prestito e delle corrispondenti dichiarazioni di garanzia e altresì alla cancellazione di un’iscrizione di ipoteca nel registro immobiliare, nel caso in cui, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestito, tale ipoteca sia stata costituita su immobili del debitore situati nel territorio della Repubblica di Croazia.


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