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Document 62017CN0601
Case C-601/17: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Hamburg (Germany) lodged on 18 October 2017 — Dirk Harms and Others v Vueling Airlines SA
Causa C-601/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 18 ottobre 2017 — Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA
Causa C-601/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 18 ottobre 2017 — Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA
GU C 22 del 22.1.2018, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 18 ottobre 2017 — Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA
(Causa C-601/17)
(2018/C 022/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Dirk Harms e Ann-Kathrin Harms, in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti di Nick-Julius Harms, Tom-Lukas Harms, Lilly-Karlotta Harms e Emma-Matilda Harms
Resistente: Vueling Airlines SA
Questioni pregiudiziali
Se la nozione di «rimborso (…), secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 (1) debba essere interpretata nel senso che debba ivi intendersi la somma versata dal passeggero per il biglietto aereo in questione o se occorra invece fare riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo avversario qualora, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che, senza peraltro dichiararlo, lucri la differenza tra l’importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).