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Document 62017CN0589

Causa C-589/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 10 ottobre 2017 — Prenatal S.A. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

GU C 22 del 22.1.2018, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 10 ottobre 2017 — Prenatal S.A. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

(Causa C-589/17)

(2018/C 022/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Prenatal S.A.

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione C (2008) 6317 definitivo della Commissione, del 3 novembre 2008, la quale rileva che i dazi all’importazione vanno contabilizzati a posteriori e che non è giustificato lo sgravio di tali dazi in un caso particolare, con riferimento all’importazione di prodotti tessili dichiarati originari della Giamaica (caso REM 03/07) sia contraria al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 220, paragrafo 2, lettera b) e 239 del CDC.

2)

Quando viene chiesto uno sgravio e la Commissione notifica la decisione che il caso presenta elementi di fatto e di diritto paragonabili a un altro caso precedente da essa già definito o la decisione che dispone che esiste un caso analogo pendente, se ciascuna di tali decisioni debba essere considerata un atto con contenuto giuridico che vincola le autorità dello Stato membro in cui è presentato lo sgravio ed è pertanto impugnabile da parte della persona che chiede lo sgravio [articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1)] o che chiede che non si proceda a contabilizzazione [articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del suddetto codice doganale comunitario].

3)

Nel caso in cui non sia considerata una decisione della Commissione con contenuto giuridico vincolante, se spetti quindi alle autorità nazionali valutare se nella fattispecie sussistano elementi di fatto o di diritto paragonabili.

4)

In caso di risposta affermativa, qualora sia stata effettuata detta analisi e si sia giunti alla conclusione che non sussistono tali elementi, se si debba applicare l’articolo 905, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) e, di conseguenza, se la Commissione debba emettere una decisione con contenuto giuridico vincolante per tali autorità nazionali.


(1)  GU 1992, L 302, pag. 1.

(2)  GU 1993, L 253, pag. 1.


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