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Document 62017TN0612

Causa T-612/17: Ricorso proposto l’11 settembre 2017 — Google e Alphabet/Commissione

GU C 369 del 30.10.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/37


Ricorso proposto l’11 settembre 2017 — Google e Alphabet/Commissione

(Causa T-612/17)

(2017/C 369/51)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrenti: Google Inc. (Mountain View, California, Stati Uniti) e Alphabet Inc. (Mountain View) (rappresentanti: T. Graf, R. Snelders e C. Thomas, lawyers, K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitor, e R. O’Donoghue e D. Piccinin, Barristers))

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione emanata dalla Commissione il 27 giugno 2017 nel procedimento avviato ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE [AT.39740 — Google Search (Shopping)].

in subordine, in forza della sua competenza estesa al merito, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti.

in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata versa in errore laddove dichiara che Google ha favorito un suo servizio di acquisti comparativi inserendo risultati sui prodotti raggruppati (Product Universals).

Le ricorrenti affermano che la decisione impugnata travisa i fatti. A loro avviso, Google ha lanciato risultati sui prodotti raggruppati per incrementare la qualità e non per dirottare il traffico dati su un proprio servizio di acquisto comparativo.

Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata versa in errore in quanto dichiara che trattare i risultati sui prodotti e i risultati generici in modo diverso implicava un trattamento più favorevole di alcuni di essi, mentre in realtà non sussisteva alcuna discriminazione.

Infine, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola i criteri giuridici per la valutazione delle giustificazioni oggettive addotte da Google per inserire Product Universals.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata versa in errore laddove dichiara che Google favorisce un suo servizio di acquisti comparativi mostrando annunci pubblicitari di prodotti raggruppati (Shopping Units)

Le ricorrenti dichiarano che la decisione impugnata versa in errore quando afferma che trattare annunci pubblicitari di prodotti raggruppati e risultati generici gratuiti in modo diverso implica un trattamento più favorevole di alcuni di essi, mentre in realtà non sussiste alcuna discriminazione.

Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata versa in errore laddove dichiara che gli annunci pubblicitari nei gruppi di annunci pubblicitari (Shopping Units) si risolvono a vantaggio del servizio di acquisti comparativi di Google

Le ricorrenti denunciano infine che la decisione impugnata lede i criteri giuridici per la valutazione delle giustificazioni oggettive addotte da Google per inserire annunci pubblicitari di prodotti raggruppati (Shopping Units).

3.

Terzo motivo, che censura la decisione impugnata laddove dichiara che il presunto comportamento irregolare ha deviato il traffico dati di ricerca di Google

Le ricorrenti dichiarano che la decisione impugnata non dimostra che il presunto comportamento irregolare abbia comportato una diminuzione del traffico dati delle ricerche su Google verso gli aggregatori.

Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata non dimostra che il presunto comportamento irregolare abbia aumentato il traffico dati verso un servizio di acquisti comparativi di Google.

4.

Quarto motivo, che censura la decisione impugnata laddove dichiara che il presunto comportamento irregolare possa produrre effetti anticoncorrenziali.

Le ricorrenti dichiarano che la decisione impugnata versa in errore in quanto fa riferimento a potenziali effetti anticoncorrenziali senza tuttavia esaminare gli sviluppi attuali del mercato.

Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata non tiene adeguatamente conto dei limiti in termini concorrenziali esercitati dalle piattaforme di vendita.

Le ricorrenti denunciano infine che anche se l’analisi concorrenziale potesse essere limitata agli aggregatori, la decisione impugnata non evidenzia gli effetti anticoncorrenziali.

5.

Quinto motivo, che censura la decisione impugnata per aver trattato miglioramenti della qualità, che costituiscono concorrenza basata sui meriti, come un abuso.

Le ricorrenti dichiarano che la decisione ha erroneamente qualificato i miglioramenti del prodotto di Google nella ricerca generale come abusi della propria posizione.

Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata ingiunge a Google di fornire agli aggregatori un accesso ai propri miglioramenti del prodotto, senza osservare i requisiti di legge.

6.

Sesto motivo, che lamenta che la decisione impugnata versa in errore laddove irroga un’ammenda.

Le ricorrenti affermano che l’ammenda non era giustificata, atteso che la Commissione aveva addotto una teoria nuova, aveva qualificato il caso come caso che poteva essere risolto mediante l’assunzione di impegni da parte del destinatario e aveva in precedenza respinto il rimedio proposto.

Le ricorrenti sostengono poi che la decisione impugnata incorre in errore quanto al calcolo dell’ammenda.


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