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Documento 62017TN0590

Causa T-590/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria

GU C 369 del 30.10.2017, p. 34/34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/34


Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria

(Causa T-590/17)

(2017/C 369/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran and F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Siria al pagamento di tutte le somme ad essa dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 del Water Supply Sweida Region Loan Agreement (accordo di prestito relativo alla fornitura di acqua alla regione di Sweida), che comprendono:

726 942,81 euro, ossia la somma ad essa dovuta al 25 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 25 agosto 2017);

ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), sino alla data del pagamento;

ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;

in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo ad essa dovuto per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:

del capitale e degli interessi di ciascuna rata;

degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;

condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 del Water Supply Sweida Region Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 del Water Supply Sweida Region Loan Agreement.


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