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Document 62017TN0560

Causa T-560/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Fortischem/Parlamento e Consiglio

GU C 369 del 30.10.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/30


Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Fortischem/Parlamento e Consiglio

(Causa T-560/17)

(2017/C 369/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fortischem a.s. (Nováky, Slovacchia) (rappresentanti: C. Arhold, P. Hodál e M. Staroň, lawyers)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la lettera d), parte I, dell’allegato III del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (1) e

condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla domanda di annullamento della disposizione impugnata in quanto violerebbe il principio del legittimo affidamento privando i gestori del sito di produzione con celle a mercurio della possibilità di ricevere una proroga per adeguarsi alle migliori tecniche disponibili in caso siano soddisfatti i requisiti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

2.

Secondo motivo, vertente sull’annullamento della disposizione impugnata che asseritamente viola il principio di proporzionalità in quanto (i) impone un termine tassativo alla fine della produzione della produzione con celle a mercurio con largo anticipo rispetto al termine derivante dal regolamento internazionale applicabile sul mercurio, senza neanche prevedere la possibilità di ottenere proroghe o deroghe in casi specifici, (ii) introduce una normativa che è inidonea a produrre rilevanti benefici in termini ambientali per il pubblico ma che comporta al contempo svantaggi notevoli per gli operatori economici e (iii) trascura la normativa vigente che già disciplina chiaramente la fine della produzione e le relative proroghe/deroghe e omette di fornire essa stessa clausole di salvaguardia.

3.

Terzo motivo, vertente sull’annullamento della disposizione impugnata in quanto causerà perdite per le operazioni commerciali della ricorrente conseguenti alla violazione del diritto fondamentale alla proprietà ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tali conseguenze eccederebbero gli obiettivi della disposizione impugnata, i quali potrebbero essere raggiunti con misure meno restrittive.


(1)  GU 2017, L 137, pag. 1.


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