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Document 62017TN0289
Case T-289/17: Action brought on 15 May 2017 — Keolis CIF and Others v Commission
Causa T-289/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione
Causa T-289/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione
GU C 239 del 24.7.2017, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/50 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione
(Causa T-289/17)
(2017/C 239/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francia), Keolis Val d’Oise (Bernes-sur-Oise, Francia), Keolis Seine Sénart (Draveil, Francia), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, Francia), Keolis Seine Esonne (Ormoy, Francia), Keolis Vélizy (Versailles, Francia), Keolis Yvelines (Versailles) e Keolis Versailles (Versailles) (rappresentanti: D. Epaud e R. Sermier, avvocati)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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in via principale, pronunciare l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France nella parte in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso «illegalmente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente; |
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in via subordinata, pronunciare l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France, nella parte in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso illegalmente, per il periodo precedente al 25 novembre 1998; |
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condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, sollevato in via principale e vertente sul fatto che il regime regionale di aiuti in questione non sarebbe stato concesso illegalmente poiché non sarebbe stato soggetto a obbligo di notifica preventiva. Il regime regionale di aiuti sarebbe infatti un regime di aiuti esistente, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni di cui all’articolo 1, lettera b) e del capo VI del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il “regolamento n. 2015/1589). Secondo le regole applicabili ai regimi di aiuti esistenti, la concessione di tali aiuti non sarebbe illegale e la Commissione potrebbe solamente disporre, se del caso, misure utili dirette alla loro evoluzione o soppressione per il futuro. |
2. |
Secondo motivo, sollevato in via subordinata e vertente sul fatto che, anche ammettendo che il regime di aiuti di cui trattasi non costituisca un regime di aiuti esistente, la Commissione non avrebbe potuto far risalire i controlli a un periodo superiore ai 10 anni precedenti il 25 novembre 2008, data in cui la Commissione ha inviato alle autorità francesi una richiesta di informazione. L’articolo 17 del regolamento n. 2015/1589 prevede infatti che il termine decennale di prescrizione sia interrotto solamente da un’azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione. Le ricorrenti ritengono pertanto che la Commissione potesse far risalire i controlli soltanto fino al 25 novembre 1998. |