Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0289

Causa T-289/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione

GU C 239 del 24.7.2017, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/50


Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione

(Causa T-289/17)

(2017/C 239/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Francia), Keolis Val d’Oise (Bernes-sur-Oise, Francia), Keolis Seine Sénart (Draveil, Francia), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, Francia), Keolis Seine Esonne (Ormoy, Francia), Keolis Vélizy (Versailles, Francia), Keolis Yvelines (Versailles) e Keolis Versailles (Versailles) (rappresentanti: D. Epaud e R. Sermier, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, pronunciare l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France nella parte in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso «illegalmente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente;

in via subordinata, pronunciare l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France, nella parte in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso illegalmente, per il periodo precedente al 25 novembre 1998;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, sollevato in via principale e vertente sul fatto che il regime regionale di aiuti in questione non sarebbe stato concesso illegalmente poiché non sarebbe stato soggetto a obbligo di notifica preventiva. Il regime regionale di aiuti sarebbe infatti un regime di aiuti esistente, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni di cui all’articolo 1, lettera b) e del capo VI del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il “regolamento n. 2015/1589). Secondo le regole applicabili ai regimi di aiuti esistenti, la concessione di tali aiuti non sarebbe illegale e la Commissione potrebbe solamente disporre, se del caso, misure utili dirette alla loro evoluzione o soppressione per il futuro.

2.

Secondo motivo, sollevato in via subordinata e vertente sul fatto che, anche ammettendo che il regime di aiuti di cui trattasi non costituisca un regime di aiuti esistente, la Commissione non avrebbe potuto far risalire i controlli a un periodo superiore ai 10 anni precedenti il 25 novembre 2008, data in cui la Commissione ha inviato alle autorità francesi una richiesta di informazione. L’articolo 17 del regolamento n. 2015/1589 prevede infatti che il termine decennale di prescrizione sia interrotto solamente da un’azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione. Le ricorrenti ritengono pertanto che la Commissione potesse far risalire i controlli soltanto fino al 25 novembre 1998.


Top