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Document 62017CN0220

Causa C-220/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 27 aprile 2017 — Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

GU C 239 del 24.7.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 27 aprile 2017 — Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

(Causa C-220/17)

(2017/C 239/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Resistente: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, in combinato disposto con il suo paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE (1) sia invalido per violazione del principio della certezza del diritto poiché impone agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato di determinati prodotti del tabacco senza che sia chiaro ed evidente quali precisamente tra i suddetti prodotti del tabacco debbano essere vietati già dal 20 maggio 2016 e quali soltanto a decorrere dal 20 maggio 2020.

b)

Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, in combinato disposto con il suo paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE sia invalido per violazione del principio di parità di trattamento poiché, con riferimento ai divieti che gli Stati membri sono tenuti a imporre, distingue senza giustificato motivo in funzione dei volumi delle vendite.

c)

Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40/UE sia invalido per violazione del principio di proporzionalità e/o dell’articolo 34 TFUE poiché impone agli Stati membri di vietare già dal 20 maggio 2016 l’immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è inferiore al 3 % in una particolare categoria di prodotto.

d)

In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): come debba essere interpretata la nozione di «categoria di prodotto» di cui all’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE; se la suddivisione in «categorie di prodotto» debba avvenire in ragione del tipo di aroma caratterizzante o del tipo di prodotto del tabacco (aromatizzato) oppure sulla base di una combinazione di entrambi i criteri.

e)

In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): in assenza di dati e statistiche ufficiali sul punto pubblicamente accessibili, con quali modalità occorra stabilire se, rispetto a un determinato prodotto del tabacco, sia stata raggiunta la soglia del 3 % di cui all’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE.

2)

a)

Se, in sede di recepimento nel diritto nazionale degli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40/UE, gli Stati membri possano adottare disposizioni transitorie integrative.

b)

In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, lettera a):

(1)

Se gli articoli 9, paragrafo 6, e 10, paragrafo 1, secondo periodo, lettera f), della direttiva 2014/40/UE siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell’articolo 34 TFUE poiché delegano alla Commissione la determinazione di specifiche prescrizioni in materia di etichettatura e confezionamento senza fissarle a tal fine un termine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.

(2)

Se l’articolo 9, paragrafi 1, secondo periodo, (testo dell’avvertenza) e 4, secondo periodo (corpo del font), l’articolo 10, paragrafo 2, secondo periodo, lettere b) (informazioni sulla disassuefazione dal fumo) ed e) (posizione dell’avvertenza) nonché l’articolo 11, paragrafo 1, primo periodo (etichettatura), della direttiva 2014/40/UE siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell’articolo 34 TFUE poiché riconoscono agli Stati membri vari diritti di scelta e definizione della grafica senza fissare loro un termine a tal fine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.

3)

a)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con il paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l’utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche ove non si tratti di informazioni pubblicitarie e l’utilizzo degli ingredienti continui ad essere ammesso.

b)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40/UE sia invalido poiché viola l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).


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