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Document 62015CG0002
Opinion 2/15: Opinion of the Court (Full Court) of 16 May 2017 — European Commission (Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU — Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore — ‘New generation’ trade agreement negotiated after the entry into force of the EU and FEU Treaties — Competence to conclude the agreement — Article 3(1)(e) TFEU — Common commercial policy — Article 207(1) TFEU — Trade in goods and services — Foreign direct investment — Public procurement — Commercial aspects of intellectual property — Competition — Trade with third States and sustainable development — Social protection of workers — Environmental protection — Article 207(5) TFEU — Services in the field of transport — Article 3(2) TFEU — International agreement which may affect common rules or alter their scope — Rules of secondary EU law concerning freedom to provide services in the field of transport — Non-direct foreign investment — Article 216 TFEU — Agreement necessary in order to achieve one of the objectives of the Treaties — Free movement of capital and of payments between Member States and third States — Succession of treaties concerning investment — Replacement of the investment agreements between Member States and the Republic of Singapore — Institutional provisions of the agreement — Investor-State dispute settlement — Dispute settlement between the Parties)
Parere 2/15: Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea (Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore — Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE — Competenza a concludere l’accordo — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 207, paragrafo 1, TFUE — Scambi di merci e di servizi — Investimenti esteri diretti — Appalti pubblici — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Concorrenza — Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile — Protezione sociale dei lavoratori — Tutela dell’ambiente — Articolo 207, paragrafo 5, TFUE — Servizi nel settore dei trasporti — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata — Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti — Investimenti esteri diversi da quelli diretti — Articolo 216 TFUE — Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati — Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi — Successione di trattati in materia di investimenti — Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore — Disposizioni istituzionali dell’accordo — Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati — Risoluzione delle controversie tra le Parti)
Parere 2/15: Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea (Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore — Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE — Competenza a concludere l’accordo — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 207, paragrafo 1, TFUE — Scambi di merci e di servizi — Investimenti esteri diretti — Appalti pubblici — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Concorrenza — Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile — Protezione sociale dei lavoratori — Tutela dell’ambiente — Articolo 207, paragrafo 5, TFUE — Servizi nel settore dei trasporti — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata — Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti — Investimenti esteri diversi da quelli diretti — Articolo 216 TFUE — Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati — Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi — Successione di trattati in materia di investimenti — Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore — Disposizioni istituzionali dell’accordo — Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati — Risoluzione delle controversie tra le Parti)
GU C 239 del 24.7.2017, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/3 |
Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea
(Parere 2/15) (1)
((Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore - Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE - Competenza a concludere l’accordo - Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE - Politica commerciale comune - Articolo 207, paragrafo 1, TFUE - Scambi di merci e di servizi - Investimenti esteri diretti - Appalti pubblici - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Concorrenza - Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile - Protezione sociale dei lavoratori - Tutela dell’ambiente - Articolo 207, paragrafo 5, TFUE - Servizi nel settore dei trasporti - Articolo 3, paragrafo 2, TFUE - Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata - Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti - Investimenti esteri diversi da quelli diretti - Articolo 216 TFUE - Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati - Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi - Successione di trattati in materia di investimenti - Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore - Disposizioni istituzionali dell’accordo - Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati - Risoluzione delle controversie tra le Parti))
(2017/C 239/03)
Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig e M. Kocjan, agenti)
Dispositivo
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore rientra nella competenza esclusiva dell’Unione, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che costituiscono l’oggetto di una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri:
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le disposizioni della sezione A (Protezione degli investimenti) del capo 9 (Investimenti) dell’accordo suddetto, nei limiti in cui esse si riferiscono agli investimenti tra l’Unione e la Repubblica di Singapore diversi da quelli diretti; |
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le disposizioni della sezione B (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati) del citato capo 9, e |
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le disposizioni dei capi 1 (Obiettivi e definizioni generali), 14 (Trasparenza), 15 (Risoluzione delle controversie tra le Parti), 16 (Meccanismo di mediazione) e 17 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) dell’accordo di cui sopra, nei limiti in cui esse si riferiscono alle disposizioni del summenzionato capo 9 e nella misura in cui queste ultime rientrano in una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri. |