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Document 62015CG0002

    Parere 2/15: Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea (Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore — Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE — Competenza a concludere l’accordo — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE — Politica commerciale comune — Articolo 207, paragrafo 1, TFUE — Scambi di merci e di servizi — Investimenti esteri diretti — Appalti pubblici — Aspetti commerciali della proprietà intellettuale — Concorrenza — Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile — Protezione sociale dei lavoratori — Tutela dell’ambiente — Articolo 207, paragrafo 5, TFUE — Servizi nel settore dei trasporti — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata — Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti — Investimenti esteri diversi da quelli diretti — Articolo 216 TFUE — Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati — Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi — Successione di trattati in materia di investimenti — Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore — Disposizioni istituzionali dell’accordo — Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati — Risoluzione delle controversie tra le Parti)

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/3


    Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea

    (Parere 2/15) (1)

    ((Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore - Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE - Competenza a concludere l’accordo - Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE - Politica commerciale comune - Articolo 207, paragrafo 1, TFUE - Scambi di merci e di servizi - Investimenti esteri diretti - Appalti pubblici - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Concorrenza - Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile - Protezione sociale dei lavoratori - Tutela dell’ambiente - Articolo 207, paragrafo 5, TFUE - Servizi nel settore dei trasporti - Articolo 3, paragrafo 2, TFUE - Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata - Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti - Investimenti esteri diversi da quelli diretti - Articolo 216 TFUE - Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati - Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi - Successione di trattati in materia di investimenti - Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore - Disposizioni istituzionali dell’accordo - Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati - Risoluzione delle controversie tra le Parti))

    (2017/C 239/03)

    Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

    Richiedente

    Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig e M. Kocjan, agenti)

    Dispositivo

    L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore rientra nella competenza esclusiva dell’Unione, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che costituiscono l’oggetto di una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri:

    le disposizioni della sezione A (Protezione degli investimenti) del capo 9 (Investimenti) dell’accordo suddetto, nei limiti in cui esse si riferiscono agli investimenti tra l’Unione e la Repubblica di Singapore diversi da quelli diretti;

    le disposizioni della sezione B (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati) del citato capo 9, e

    le disposizioni dei capi 1 (Obiettivi e definizioni generali), 14 (Trasparenza), 15 (Risoluzione delle controversie tra le Parti), 16 (Meccanismo di mediazione) e 17 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) dell’accordo di cui sopra, nei limiti in cui esse si riferiscono alle disposizioni del summenzionato capo 9 e nella misura in cui queste ultime rientrano in una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri.


    (1)  GU C 363 del 3.11.2015.


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