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Document 62016TN0875

    Causa T-875/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Falcon Technologies International/Commissione

    GU C 46 del 13.2.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/23


    Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Falcon Technologies International/Commissione

    (Causa T-875/16)

    (2017/C 046/26)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: R. Sciaudone e G. Arpea, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    ordinare alla Commissione di produrre il Rapporto finale;

    annullare la decisione impugnata; e

    condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 14 ottobre 2016 con cui la Commissione ha respinto la domanda confermativa della ricorrente per l’accesso al documento «Final report of an assessment of ICIM (NB 0425), carried out in the framework of the joint assessment process for notified bodies (DG (SANTE) 2015-7552)».

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca i tre motivi seguenti:

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1)

    La ricorrente censura, in primo luogo, l’errata applicazione della nozione d’interesse commerciale ai sensi dell’articolo 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Il giudizio emergente dal Rapporto finale, adottato all’esito di un ben articolato procedimento amministrativo sul rispetto, da parte di ICIM, della disciplina, regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 (2), applicabile agli organismi notificati, non contiene alcuna informazione tradizionalmente ritenuta commerciale. In ogni caso, il danno asseritamente reputazionale derivante dalla divulgazione del Rapporto finale non potrebbe essere, di per sé, sufficiente per applicare la deroga di cui dell’articolo 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. In secondo luogo, la decisione impugnata non fa emergere in modo chiaro, analitico e inequivoco gli elementi che hanno indotto la Commissione a ritenere pregiudizievole per ICIM l’accesso di FTI al Rapporto finale, né, tanto meno, rende noto l’esito del bilanciamento tra i presunti interessi commerciali di ICIM e l’interesse dei suoi partner commerciali — ivi inclusa la ricorrente — di conoscere il grado di affidabilità e credibilità dell’Organismo notificato.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla errata esclusione dell’interesse pubblico prevalente e sull’errata interpretazione e applicazione dell’art. 4, par. 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001.

    La decisione impugnata deve essere annullata per aver la Commissione escluso l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, da un lato, e l’esistenza di altri interessi pubblici tali da prevalere sugli interessi tutelati dall’articolo 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dall’altro. La ricorrente ritiene che, in violazione della giurisprudenza Commissione/EnBW (3), la natura essenziale del Rapporto finale ai fini della tutela giurisdizionale dinanzi i giudici nazionali sia stata omessa e non considerata come un interesse pubblico prevalente. La decisione impugnata è, in ogni caso, viziata anche per aver omesso di considerare come interessi pubblici prevalenti quelli della tutela della concorrenza e della salute pubblica.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione e applicazione dell’art. 4, par. 6, del regolamento n. 1049/2001

    Infine, la Commissione non ha valutato correttamente la possibilità di concedere un accesso parziale al Rapporto finale, e ciò in violazione del principio di proporzionalità. Il giudizio, di tipo amministrativo, assunto dalla Commissione poteva essere occultato nei limiti in cui fossero stati indicati dati sensibili o oggettivamente segreti. Nulla impediva di preparare una versione non confidenziale del Rapporto finale che consentisse di avere una comprensione sufficiente della valutazione di ICIM senza, per ciò stesso, svelarne, eventuali (seppur improbabili) segreti commerciali.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici Testo rilevante ai fini del SEE.

    (3)  Cfr. Corte giustizia, sentenza del 27 febbraio 2014, causa C-365/12 P, Commissione/EnBW, par. 107.


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