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Document 62015CA0401

    Cause riunite da C-401/15 a C-403/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Diritti dei lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Sussidio economico per il compimento di studi superiori — Requisito di filiazione — Nozione di «figlio» — Figlio del coniuge o del partner registrato — Contributo al mantenimento di tale figlio)

    GU C 46 del 13.2.2017, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/6


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

    (Cause riunite da C-401/15 a C-403/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Diritti dei lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Sussidio economico per il compimento di studi superiori - Requisito di filiazione - Nozione di «figlio» - Figlio del coniuge o del partner registrato - Contributo al mantenimento di tale figlio))

    (2017/C 046/07)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour administrative

    Parti

    Ricorrenti: Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)

    Convenuto: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

    Dispositivo

    L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, vanno interpretati nel senso che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione, quali il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la propria attività in tale Stato, non solo il figlio che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al mantenimento di tale figlio. Quest’ultimo requisito risulta da una situazione di fatto che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.


    (1)  GU C 302 del 14.9.2015.


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