Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0916

    Causa T-916/16: Ricorso proposto il 28 dicembre 2016 — Winkler/Commissione

    GU C 46 del 13.2.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/28


    Ricorso proposto il 28 dicembre 2016 — Winkler/Commissione

    (Causa T-916/16)

    (2017/C 046/33)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Bernd Winkler (Grange, Irlanda) (rappresentante: A. Kässens, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della convenuta del 30 settembre 2016 sul reclamo e ordinare alla convenuta di emettere una decisione relativa al calcolo del capitale con riferimento al momento della registrazione dell’istanza del ricorrente e quindi al 14 settembre 2011;

    in subordine, condannare la convenuta a pagare un’indennità dell’importo di EUR 19 920,39, da versarsi sul conto pensione del ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi del termine ragionevole del procedimento, della certezza del diritto e di un esame equo della causa e sul mancato rispetto dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di sentire la parte.

    Il ricorrente sostiene che la convenuta, non avendo dato tempestivamente seguito alla sua istanza, ha violato ogni principio di corretto svolgimento del procedimento. Inoltre, il ricorrente non sarebbe stato nemmeno sentito prima dell’adozione dell’atto lesivo.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione e di proporzionalità

    Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente sostiene che analoghe istanze di altri colleghi, non più anziani del ricorrente, sono state trattate molto più rapidamente, senza che vi fosse alcuna ragione di fatto che giustificasse tale disparità di trattamento.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento

    Infine, il ricorrente lamenta la deduzione, dall’importo del capitale calcolato quale ad esso spettante, degli interessi per il periodo tra la presentazione dell’istanza e l’attribuzione finale dell’importo del capitale, elemento circa il quale il ricorrente non era stato preventivamente informato.


    Top