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Document 62016TN0881

Causa T-881/16: Ricorso proposto il 14 dicembre 2016 — HJ/EMA

GU C 46 del 13.2.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/24


Ricorso proposto il 14 dicembre 2016 — HJ/EMA

(Causa T-881/16)

(2017/C 046/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HJ (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta al pagamento al ricorrente di un euro simbolico come risarcimento del danno morale subito;

ingiungere alla convenuta il ritiro del memorandum del 22 luglio 2015 e, di conseguenza, della risposta del ricorrente, del 23 luglio 2015, dal fascicolo personale di quest’ultimo;

per quanto necessario, annullare la decisione dell’Autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), del 21 marzo 2016 recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente presentata il 26 novembre 2015 e annullare la decisione dell’AACC del 19 ottobre 2016 recante rigetto del reclamo del ricorrente del 20 giugno 2016 avverso la succitata decisione;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, con il quale sostiene che sussistano le condizioni per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, cioè l’illegittimità del comportamento contestato, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato. Secondo il ricorrente, i documenti del suo fascicolo personale che sarebbero stati resi pubblici e accessibili agli agenti dell’Agenzia europea per i medicinali per un determinato lasso di tempo, non sono stati trattati lealmente e lecitamente, bensì sarebbero stati trattati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati ottenuti senza che tale cambiamento di finalità fosse stato espressamente autorizzato dal ricorrente. La diffusione di tali dati sensibili avrebbe di conseguenza messo in discussione l’integrità del ricorrente, causandogli in tal modo un danno reale e certo. A parere del ricorrente, tale danno dev’essere integralmente imputato al comportamento illegittimo dell’Agenzia.


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