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Document 62016TN0752

Causa T-752/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Novolipetsk Steel/Commissione

GU C 14 del 16.1.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/38


Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Novolipetsk Steel/Commissione

(Causa T-752/16)

(2017/C 014/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PAO Novolipetsk Steel (Lipetsk, Russia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato, e D. O’Keefe, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4. 8. 2016) nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata nonché sulla violazione dei diritti della difesa, del principio della parità delle armi e del principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, con cui si lamenta che la Commissione ha violato l’articolo 18 del regolamento di base (1), l’articolo 6.8 e l’allegato II dell’AAD (2) e il principio di proporzionalità e ha commesso un errore di diritto nonché un errore manifesto di valutazione per aver considerato la ricorrente un produttore che non ha collaborato e aver applicato i dati che aveva a disposizione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base e l’articolo 3.1 dell’AAD, ha snaturato le prove presentatele e ha commesso errori manifesti di valutazione, in quanto ha valutato in modo errato gli indicatori di pregiudizio e non ha svolto un esame obiettivo della situazione dell’industria dell’Unione.

La ricorrente lamenta che la Commissione si è basata solamente su una cerchia ristretta di indicatori economici della situazione dell’industria dell’Unione, trascurando indicatori essenziali che avrebbero rivelato una situazione dell’industria dell’Unione differente e maggiormente positiva.

La ricorrente deduce, inoltre, che la Commissione ha adottato un approccio prevenuto, preferendo le proprie conclusioni circa il pregiudizio e snaturando le prove presentatele, in quanto non ha esaminato in modo globale i mercati «libero» e «vincolato» del prodotto interessato, in violazione del proprio obbligo di effettuare un esame obiettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, in quanto essa ha valutato erroneamente il nesso causale tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e la situazione dell’industria dell’Unione. La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione non ha osservato il proprio obbligo di non attribuire alle importazioni asseritamente oggetto di dumping altri fattori che causano pregiudizio, e ha trascurato altri fattori che, congiuntamente e separatamente, erano idonei a interrompere il nesso di causalità.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errata determinazione, da parte della Commissione, del livello di eliminazione del pregiudizio, dal che sono conseguiti una violazione degli articoli 2, paragrafo 9, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e un errore manifesto di valutazione. In particolare, secondo la ricorrente, la Commissione ha stabilito un margine di profitto irragionevole ed eccessivo per l’industria dell’Unione e ha commesso un errore di valutazione nell’applicare, ai fini del margine di pregiudizio, e per analogia, l’adeguamento per le spese generali, amministrative e di vendita ragionevoli e i profitti di un importatore terzo, quale previsto all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

(2)  Accordo antidumping dell’OMC.


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