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Document 62016CN0530
Case C-530/16: Action brought on 18 October 2016 — European Commission v Republic of Poland
Causa C-530/16: Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
Causa C-530/16: Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
GU C 14 del 16.1.2017, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 14/24 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-530/16)
(2017/C 014/30)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che,
la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza rispettivamente degli articoli 16, paragrafo 1 e 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1); |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia un errato recepimento nella legislazione polacca del principio di indipendenza, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, dell’organismo investigativo [ossia, della Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych (Commissione statale per le indagini sugli incidenti ferroviari); in prosieguo la «PKBWK»], come richiesto dall’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE. La PKBWK non ha ricevuto uno statuto idoneo a garantirle una siffatta indipendenza. La Commissione muove la censura che la PKBWK è parte integrante del ministero dei trasporti, senza alcuna garanzia di indipendenza da quest’ultimo, né dal gestore dell’infrastruttura. Inoltre, la PKBWK non agisce in nome proprio, il ministro incaricato dei trasporti nomina e revoca il presidente della PKBWK e il suo supplente, come anche il segretario della stessa nonché i membri permanenti e quelli non permanenti. Infine, il ministro incaricato dei trasporti non ha messo a disposizione della PKBWK, attraverso un dispositivo adeguato, le risorse sufficienti per consentire a tale organismo di assolvere i propri compiti.
La Commissione contesta inoltre alla Repubblica di Polonia un errato recepimento dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, per non aver garantito l’indipendenza dell’autorità proposta alla sicurezza [ossia, del Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Presidente dell’autorità dei trasporti ferroviari)] sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante.