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Document 62016CA0453

    Causa C-453/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Halil Ibrahim Özçelik (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) — Nozione di «mandato d’arresto» — Nozione autonoma di diritto dell’Unione — Mandato d’arresto nazionale emesso da un servizio di polizia e convalidato da un procuratore ai fini dell’azione penale)

    GU C 14 del 16.1.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 14/17


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Halil Ibrahim Özçelik

    (Causa C-453/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di «mandato d’arresto» - Nozione autonoma di diritto dell’Unione - Mandato d’arresto nazionale emesso da un servizio di polizia e convalidato da un procuratore ai fini dell’azione penale))

    (2017/C 014/21)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Amsterdam

    Parte nel procedimento principale

    Halil Ibrahim Özçelik

    Dispositivo

    L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d’arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia.


    (1)  GU C 383 del 17.10.2016.


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