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Document 62014CA0504

    Causa C-504/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Tutela della natura — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, e articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d) — Fauna e flora selvatiche — Conservazione degli habitat naturali — Tartaruga marina Caretta caretta — Tutela delle tartarughe di mare nella baia di Kyparissia — Sito di importanza comunitaria «Dune di Kyparissia» — Tutela delle specie)

    GU C 14 del 16.1.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 14/3


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    (Causa C-504/14) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Tutela della natura - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafi 2 e 3, e articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d) - Fauna e flora selvatiche - Conservazione degli habitat naturali - Tartaruga marina Caretta caretta - Tutela delle tartarughe di mare nella baia di Kyparissia - Sito di importanza comunitaria «Dune di Kyparissia» - Tutela delle specie))

    (2017/C 014/03)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e C. Hermes, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica ellenica,

    avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki (Grecia) nel corso del 2010, l’utilizzo, in assenza di una disciplina sufficiente, di altre case ad Agiannaki risalenti al 2006 e l’avvio dei lavori di costruzione relativi ad una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia (Grecia), nonché avendo autorizzato la costruzione di tre dimore di villeggiatura a Vounaki (Grecia) nel corso del 2012;

    avendo tollerato lo sviluppo delle infrastrutture d’accesso alla spiaggia situata nella zona di Kyparissia (Grecia), vale a dire l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e strade esistenti;

    non avendo adottato misure sufficienti per garantire l’osservanza del divieto di campeggio libero in prossimità della spiaggia di Kalo Nero (Grecia) e a Elaia;

    non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio dei bar situati tra Elaia e Kalo Nero, sulle spiagge in cui le tartarughe marine Caretta caretta si riproducono, e non avendo vigilato a che le emissioni nocive provocate da tali bar non perturbino tali specie;

    non avendo adottato le misure necessarie per ridurre, all’interno della zona di Kyparissia, la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e avendo autorizzato la costruzione di una piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare;

    non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso interessante le spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e

    non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente le attività di pesca lungo le spiagge situate nella zona di Kyparissia in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta,

    è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368).

    2)

    La Repubblica ellenica, avendo rilasciato concessioni per case costruite nel 2010 ad Agiannaki, per tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel 2012 e per la costruzione di una piattaforma presso l’hotel Messina Mare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

    3)

    La Repubblica ellenica,

    non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia;

    non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione di detta specie, e

    non avendo adottato le misure necessarie per far osservare il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione di detta specie,

    è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

    4)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    5)

    La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 7 del 12.1.2015.


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