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Document 52013AP0585
European Parliament legislative resolution of 12 December 2013 on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))
GU C 468 del 15.12.2016, p. 337–339
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 468/337 |
P7_TA(2013)0585
Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2016/C 468/79)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13283/1/2013 — C7–0411/2013), |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0082), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 72 del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0421/2013), |
1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
3. |
prende atto della dichiarazione degli Stati membri e delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione; |
4. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
5. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
6. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione, unitamente a tutte le dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 126.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune relativa all'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'inserimento dell'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009 sia giustificato esclusivamente in virtù delle caratteristiche specifiche di tali regolamenti prima della loro modifica per mezzo del presente regolamento. Pertanto, la presenza di una disposizione come quella di cui ai suddetti articoli è esclusivamente limitata ai regolamenti in questione e non costituisce un precedente per l'elaborazione di atti legislativi futuri.
A fini di chiarezza, per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione resta inteso che l'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009 non introducono procedure decisionali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Dichiarazione degli Stati membri sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011 in relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009
Quando uno Stato membro suggerisce una modifica a un progetto di misura antidumping o a un progetto di misura in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 («regolamenti di base»), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011, esso:
a) |
provvede affinché la modifica sia presentata in tempo utile, rispettando le scadenze fissate nei regolamenti di base e tenendo conto della necessità che la Commissione disponga di tempo sufficiente per svolgere, se del caso, le eventuali procedure di comunicazione e per valutare adeguatamente la proposta, e che il comitato esamini gli eventuali progetti di modifica presentati; |
b) |
provvede affinché la modifica proposta sia coerente con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con i pertinenti obblighi internazionali; |
c) |
fornisce una giustificazione scritta che indica almeno il nesso tra la modifica suggerita e i regolamenti di base e i fatti emersi dall'inchiesta, ma che può contenere anche altre argomentazioni giudicate opportune dallo Stato membro che propone la modifica. |
Dichiarazione della Commissione
relativa ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009
La Commissione riconosce l'importanza che gli Stati membri ricevano, ove previsto dai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 («i regolamenti di base»), informazioni che consentano loro di contribuire all'adozione di decisioni pienamente ponderate e si adopererà per raggiungere questo obiettivo.
* * *
Per chiarezza, la Commissione interpreta il riferimento alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 come l'obbligo per la Commissione, tranne in casi di estrema urgenza, di chiedere il parere degli Stati membri prima di adottare dazi antidumping o dazi compensativi provvisori.
* * *
La Commissione provvederà a gestire efficacemente tutti gli aspetti dei procedimenti antidumping e dei procedimenti in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009, compresa la possibilità che gli Stati membri suggeriscano modifiche, al fine di garantire che le scadenze fissate e gli obblighi nei confronti delle parti interessate stabiliti nei regolamenti di base siano rispettati e che le eventuali misure finali adottate siano coerenti con gli elementi fattuali emersi dall'inchiesta e con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e siano in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.
Dichiarazione della Commissione sulla codificazione
L'adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure avrà come conseguenza un considerevole numero di modifiche degli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1o giugno 2014.
Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati
Nel contesto del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno preso al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.