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Document 52013IP0576

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2013/2075(INI))

GU C 468 del 15.12.2016, p. 100–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 468/100


P7_TA(2013)0576

Relazione annuale sulla politica della concorrenza dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2013/2075(INI))

(2016/C 468/14)

Il Parlamento europeo,

visti la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2012 (COM(2013)0257) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SWD(2013)0159),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli 101, 102 e 107,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1),

visto il regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (2),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013)0404),

vista la comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C(2013)3440),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Consultazione pubblica: Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi» (SEC(2011)0173),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, dal titolo «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi» (COM(2013)0401),

vista la raccomandazione dal titolo «Reccomendation on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law» (raccomandazione relativa ai principi comuni per meccanismi di ricorso collettivo inibitori e risarcitori negli Stati membri in caso di violazioni dei diritti conferiti dalla legislazione dell'UE) (C(2013)3539/3),

visto lo studio dell'unità tematica della Direzione generale delle Politiche interne intitolato «Collective redress in Antitrust» (ricorso collettivo all'antitrust) del giugno 2012,

vista la comunicazione della Commissione pubblicata a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 nella causa AT.39740 — Google (2013/C 120/09),

visti gli impegni proposti alla Commissione ai sensi dell'articolo 9, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nella causa COMP/39.398 — Le CMI applicate da VISA,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento dell'Unione sulle concentrazioni) (3),

vista la consultazione della Commissione, del 27 marzo 2013, sul controllo delle concentrazioni dell'UE — progetto di revisione della procedura semplificata e del regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni,

vista la comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2008, sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (comunicazione sul settore bancario) (4),

vista la comunicazione della Commissione, del 5 dicembre 2008, dal titolo «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» (comunicazione sulla ricapitalizzazione) (5),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2009, sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (comunicazione sulle attività deteriorate) (6),

vista la comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2009, sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (comunicazione sulle ristrutturazioni) (7),

vista la comunicazione della Commissione, del 17 dicembre 2008, su un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (quadro di riferimento temporaneo) (8),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o dicembre 2010, intitolata «Quadro di riferimento temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (9) (il nuovo quadro di riferimento temporaneo), che ha avuto termine il 31 dicembre 2010,

visto il progetto di comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, a decorrere dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (comunicazione sul settore bancario) (10),

visto il documento di analisi da parte della Commissione per l'attenzione del CEF sulla revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione delle banche,

visto lo studio pubblicato dall'unità tematica della Direzione generale delle Politiche interne dal titolo «State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy» (aiuti di Stato — norme sulla crisi per il settore finanziario e l'economia reale), del giugno 2011,

vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (11),

vista la decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (12),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)» (13),

visto il regolamento della Commissione (UE) n. 360/2012, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (14),

vista la sua risoluzione, del 15 novembre 2011, sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (15),

vista la Comunicazione della Commissione intitolata «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» (COM(2012)0209),

vista la sua risoluzione, del 17 gennaio 2013, sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (16),

vista la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)0730),

vista la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(2012)0725),

viste le linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (17),

vista la sua relazione, del 12 giugno 2013, sulla politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi (18),

visto l'accordo quadro, del 20 novembre 2010, sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (19) (in appresso «l'accordo quadro»), in particolare i paragrafi 9, 12, 15 e 16,

vista la causa intentata in uno Stato membro che afferma la violazione del principio giuridico di base «nulla poena sine lege», secondo il quale un'impresa non può essere sanzionata per la violazione di un cartello qualora l'entità di tali ammende non siano definite per legge;

viste le sue relazioni, del 22 febbraio 2005, sulla XXXIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza — 2003 (20), del 4 aprile 2006 sulla relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2004 (21), del 19 giugno 2007 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2005 (22), del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007 (23), del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (24), del 20 gennaio 2011 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2009 (25), del 2 febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (26), e del 12 giugno 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (27),

visto l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0357/2013),

A.

considerando che un importo equivalente a 1 600 miliardi di EUR è stato concesso alle banche nell'UE a titolo di aiuti di Stato nel periodo compreso tra il 2008 e la fine del 2011 e che tali aiuti di Stato, in generale, sono stati erogati sotto forma di sottoscrizioni alle emissioni di debito o di garanzia o, in casi eccezionali, sotto forma di sovvenzioni;

B.

considerando che in molti Stati membri le PMI, che rappresentano il 98 % delle imprese dell'UE, sono interessate da una grave stretta creditizia;

C.

considerando che ogni anno vengono cumulate perdite dell'ordine di 181-320 miliardi di EUR, pari pressappoco al 3 % del PIL dell'UE, a causa dell'esistenza di cartelli;

D.

considerando che la mancanza di liberalizzazione e di apertura del settore ferroviario di trasporto passeggeri e merci è in parte dovuta all'assenza in alcuni Stati membri di organi di controllo realmente indipendenti a livello nazionale;

E.

considerando che la relazione annuale sulla politica di concorrenza deve fungere da strumento per promuovere la competitività globale dell'Unione, estendendo la concorrenza e agevolando l'ingresso di nuovi attori, ampliando e approfondendo in tal modo il mercato interno, e non soltanto in relazione all'attuazione pratica della politica di concorrenza da parte della Commissione;

F.

considerando che l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali è un presupposto indispensabile per la crescita;

G.

considerando che i settori in cui il livello della concorrenza è minore sono spesso quelli in cui la produttività economica è poco efficiente;

H.

considerando che la politica di concorrenza mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni, a proteggere i consumatori dalle pratiche anticoncorrenziali e a garantire i prezzi migliori; che l'obiettivo della politica di concorrenza non è di effettuare una microgestione ma di dare attuazione a regole chiare ed eque nell'ambito delle quali le forze di mercato possano funzionare con efficacia;

I.

considerando il ruolo fondamentale dell'azione pubblica, degli investimenti pubblici e dei servizi d'interesse economico generale (SIEG) per garantire la coesione sociale, in particolare in un periodo di crisi;

J.

considerando che l'articolo 14 del TFUE prevede la codecisione al fine di garantire le condizioni, in particolare economiche e finanziarie, per il funzionamento dei SIEG;

K.

considerando che il protocollo n. 26 del TFUE garantisce l'ampio potere discrezionale delle autorità pubbliche di fornire, commissionare e organizzare SIEG;

L.

considerando che la sentenza Altmark stabilisce quattro criteri per distinguere tra compensazione di servizio pubblico e aiuti di Stato;

La politica di concorrenza come strumento per promuovere il mercato unico

1.

accoglie con favore la relazione della Commissione e la sua attenzione rivolta al contributo della politica di concorrenza al controllo delle concentrazioni e all'eliminazione delle barriere, degli abusi di posizione dominante, degli accordi collusivi e delle misure distorsive in materia di aiuti di Stato a beneficio del mercato unico, tenendo conto dell'evoluzione dell'economia globale;

2.

deplora il fatto che nella sua relazione del 2012 sulla politica di concorrenza la Commissione si sia incentrata particolarmente sulle pratiche di concorrenza sleale derivanti dalle pratiche di Stato, mentre presti relativamente poca attenzione alle pratiche sleali dovute alla concentrazione di società nel mercato unico;

3.

ritiene che la politica di concorrenza sia un propulsore della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, in particolare in tempi di crisi;

4.

ricorda che la politica di concorrenza e il buon funzionamento del mercato unico sono indispensabili per affrontare la crisi, per promuovere la crescita e l'occupazione sostenibile nell'ambito della strategia Europa 2020 e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

5.

concorda pertanto con la Commissione che la crisi non deve essere utilizzata a pretesto per rendere meno rigorosa l'applicazione delle norme in materia di concorrenza;

6.

è del parere che la politica della concorrenza vada modificata al fine di meglio rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione.

7.

è del parere che la nuova politica di concorrenza europea debba poter includere alcune clausole di flessibilità;

8.

riconosce che troppi settori sono attualmente separati per gran parte dai confini nazionali e da barriere artificiali pubbliche o private e concorda che la politica di concorrenza deve svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro tale frammentazione e nella creazione di condizioni omogenee in tutti i settori del mercato unico, tenendo conto delle particolari esigenze delle SME e del consumatore finale;

9.

sottolinea che l'attuazione della politica di concorrenza in senso lato non deve rafforzare le aziende e i fornitori di beni e servizi già operativi, ma piuttosto prefissarsi come obiettivo generale di agevolare l'ingresso di nuovi attori e l'emergere di nuove idee e tecniche, in modo da massimizzare i vantaggi per i cittadini dell'Unione;

10.

ritiene che la politica di concorrenza debba contribuire alla promozione e all'applicazione di standard aperti e interoperabilità, al fine di prevenire l'agganciamento tecnologico di consumatori e clienti da parte di una minoranza di soggetti che operano sul mercato;

11.

constata che i prezzi dei prodotti nei vari Stati membri sono ancora disomogenei, come nel caso dei medicinali, per effetto dei diversi accordi fra gli Stati membri e l'industria farmaceutica; invita la Commissione a esaminare tale problema e a presentare proposte intese a creare un mercato interno più trasparente, evitando le inutili differenze di prezzo, nell'interesse dei consumatori;

12.

accoglie con soddisfazione il brevetto con effetto unitario dell'UE quale passo avanti verso il completamento del mercato unico e per rispondere alle sfide della globalizzazione; invita ad adottare misure per garantire che tutti gli Stati membri possano parteciparvi; giudica necessario conciliare i diritti di proprietà intellettuale con le esigenze della concorrenza, preservando l'interesse generale e assicurando che i titolari di brevetti non abusino dei loro diritti a danno dei cittadini; invita la Commissione a perseguire i comportamenti intesi a ritardare indebitamente l'ingresso nel mercato di farmaci generici;

Legittimità ed efficacia della politica di concorrenza dell'UE

13.

ritiene che debba avere poteri legislativi di codecisione nella definizione del quadro della politica di concorrenza; deplora che gli articoli 103 e 109 del TFUE prevedano solo la consultazione del Parlamento; ritiene che tale deficit democratico sia inaccettabile e propone che sia superato il prima possibile, mediante accordi interistituzionali in materia di politica di concorrenza, e rettificato con future modifiche al trattato; ricorda che l'obbligo di rendiconto politico della Commissione nei confronti del Parlamento contempla la politica in materia di concorrenza e che il dialogo strutturato con il Commissario responsabile costituisce un importante strumento con il quale esercitare un valido controllo democratico in questo ambito;

14.

ritiene che il tipo di dialogo avviato dal commissario per la concorrenza non possa sostituirsi al vero controllo democratico da parte del Parlamento; sottolinea che il controllo parlamentare è a maggior ragione necessario in quanto la politica di concorrenza comporta un controllo della Commissione sulle decisioni delle autorità nazionali e locali elette democraticamente; evidenzia inoltre la necessità di sviluppare un dialogo migliore tra la Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali e locali e la società civile;

15.

sottolinea l'importanza della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la diffusione delle informazioni per l'elaborazione della legislazione o «soft law» nel settore della politica di concorrenza, come previsto nell'accordo quadro; deplora il fatto che ciò non sia stato rispettato dalla Commissione;

16.

insiste sulla necessità di rafforzare una cultura della concorrenza che promuova i propri valori e contribuisca a un atteggiamento positivo nei confronti del rispetto delle norme con un effetto preventivo e vantaggioso per lo sviluppo della politica di concorrenza;

17.

suggerisce che la dimensione orizzontale della politica di concorrenza nell'Unione europea richiede la massima coerenza tra tale politica e le politiche dell'UE nei diversi settori e che per garantire il buon funzionamento del mercato interno è necessario che i regolamenti settoriali rispettino i principi della politica di concorrenza;

18.

ritiene che la Commissione debba presentare una proposta al fine di regolamentare le questioni legate alla concorrenza correlate alla partecipazione di minoranza;

19.

incoraggia la Commissione a continuare a formulare orientamenti non vincolanti nel settore della concorrenza, tenendo debitamente conto della giurisprudenza della CGUE, al fine di garantire la certezza del diritto per le parti interessate; ritiene, tuttavia, che la soft law non possa sostituire la legislazione nei settori in cui è fondamentale la certezza del diritto;

20.

sottolinea che la comminazione di ammende è uno strumento dissuasivo che svolge un ruolo importante per la politica di concorrenza e che è necessaria un'azione rapida affinché le indagini abbiano esito positivo; è dell'avviso che la certezza del diritto, la semplificazione dei procedimenti e la possibilità di conclusione anticipata mediante accordi appropriati siano fondamentali e reitera il proprio invito alla Commissione a integrare le norme in materia di sanzioni nel regolamento (CE) n. 1/2003; ritiene nel contempo che la Commissione debba aumentare le ispezioni senza preavviso intese a perseguire le presunte violazioni;

21.

ritiene tuttavia che il ricorso ad ammende sempre più elevate quale unico strumento antitrust possa essere troppo poco incisivo, in particolare considerando le potenziali perdite di posti di lavoro dovute all'incapacità di effettuare pagamenti; sottolinea che non occorre ricorrere a una politica di ammende elevate come meccanismo alternativo di finanziamento del bilancio; è favorevole a un approccio «bastone-carota» con sanzioni che fungano da vero deterrente, in particolare per i recidivi, incoraggiando nel contempo il rispetto delle norme;

22.

invita la Commissione a garantire che la politica in materia di ammende e di applicazione delle norme riconduca a una situazione di equilibrio del mercato e incentivi le imprese a identificare le violazioni internamente e ad attuare azione di riparazione su base volontaria; sollecita la Commissione a tenere conto del livello dei profitti illeciti realizzati e delle perdite subite dagli interessati;

23.

ribadisce l'osservazione riguardo all'aumento delle richieste di riduzione dell'ammenda motivate dall'incapacità di pagare, provenienti in particolare da imprese monoprodotto e PMI; continua a ritenere che detto sistema di differimento e/o scissione dei pagamenti possa essere considerato un'alternativa alla riduzione dell'ammenda, onde evitare di obbligare le imprese alla cessazione delle proprie attività;

24.

osserva che l'uso del fatturato mondiale nella fissazione del massimale del 10 % può portare all'imposizione di ammende cumulative per la stessa infrazione, dato il crescente numero di autorità garanti della concorrenza a livello mondiale; ritiene pertanto che sarebbe più opportuno utilizzare il fatturato nel SEE piuttosto che il fatturato mondiale;

25.

resta in attesa di un adeguamento degli orientamenti in materia di ammende relative alle imprese monoprodotto e alle PMI; si compiace tuttavia che recentemente la Commissione abbia preso in considerazione le esigenze specifiche delle imprese monoprodotto nella sua decisione sulle «Ferramenta per finestre e porte-finestre» (COMP/39452 del 28.3.2012);

26.

invita la Commissione a intensificare la sua collaborazione con i tribunali nazionali per agevolare l'applicazione delle norme da parte dei privati e la corretta risoluzione delle controversie relative agli aiuti di Stato; esprime apprezzamento per i programmi di formazione della Commissione destinati ai giudici nazionali;

27.

apprezza il ruolo delle autorità giudiziarie nella politica di concorrenza e le esorta ad avvalersi delle loro competenze per ottenere informazioni e il parere della Commissione nonché a partecipare alle attività di formazione comunitarie; raccomanda, dal canto suo, alla Commissione di cooperare strettamente con le autorità giudiziarie, avvalersi attivamente delle proprie facoltà per recare contributi alle autorità giudiziarie come «amicus curiae» che devono essere pubblicati correttamente sul sito Internet della Commissione e valutare la possibilità di avviare azioni giudiziarie per evitare la mancanza di protezione e difendere gli interessi che l'Unione europea deve tutelare;

28.

prende atto della proposta della Commissione dell’11 giugno 2013 relativa ad azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza, su cui sta lavorando; è determinato a trovare un esito soddisfacente per affrontare le questioni specifiche che si pongono in tale contesto;

29.

sostiene la necessità che l'Unione europea promuova attivamente la convergenza sostanziale e procedurale delle norme in materia di concorrenza a livello internazionale; ritiene che la cooperazione internazionale sia essenziale per garantire la coerenza e l'interoperabilità per quanto riguarda l'applicazione della politica di concorrenza da parte delle diverse autorità responsabili, contribuendo ad aumentare l'efficacia delle indagini e a creare parità di condizioni;

30.

sottolinea l'importanza di favorire una convergenza globale delle norme in materia di concorrenza; incoraggia la Commissione a concludere accordi di cooperazione bilaterali per l'applicazione delle norme di concorrenza; sta attualmente lavorando al proposto accordo tra l'UE e la Svizzera in materia di cooperazione sull'applicazione delle loro normative sulla concorrenza; è determinato a trovare un esito soddisfacente per affrontare le questioni specifiche che si pongono in tale contesto;

31.

ritiene che le risorse nella Direzione generale della Concorrenza della Commissione debbano essere commisurate all'aumento del suo carico di lavoro e ai molteplici compiti da svolgere, anche ridistribuendo risorse da voci di bilancio obsolete o sottoutilizzate al fine di poter adottare misure più proattive;

Autorità garanti della concorrenza

32.

invita gli Stati membri a garantire l'indipendenza di tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità di regolamentazione del settore da parte dei governi nazionali, rendendo essenziale la nomina di presidenti e membri di consiglio non politici e privi di conflitti di interesse; invita gli Stati membri a garantire che il personale e le risorse delle autorità garanti della concorrenza e delle autorità di regolamentazione del settore siano sufficienti e diversificati in funzione delle esigenze derivanti dal mercato e dall'efficace esercizio delle loro competenze;

33.

sottolinea l'importanza di una piena trasparenza delle autorità garanti della concorrenza e delle autorità di regolamentazione del settore; chiede che, pur tenendo conto dei segreti industriali che possono incidere in modo significativo sulla concorrenza, tutte le informazioni pertinenti sui casi e sulle decisioni ufficiali siano rese chiaramente visibili e accessibili online attraverso una banca dati pubblica;

34.

sostiene l'attuale cooperazione all'interno della Rete europea della concorrenza (ECN) che consente la coerenza a livello dell'UE dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza da parte delle autorità pubbliche e ne incoraggia l'ulteriore sviluppo, dato che alcuni mercati tendono ad avere dimensioni più nazionali di altri; ritiene che, in generale, i programmi di lavoro e le conclusioni delle riunioni della ECN debbano essere pubblicati sul sito della DG Concorrenza;

35.

ritiene che le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità nazionali di regolamentazione del settore debbano continuare a cooperare per garantire l'azione complementare, in particolare nei settori in cui la liberalizzazione non è ancora completata o pienamente operativa; suggerisce la creazione di una rete più ampia delle autorità di regolamentazione europee incluse le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità di regolamentazione del settore per lo scambio delle migliori prassi;

Aiuti di Stato ed effetti sull'economia reale

Aiuti di Stato alle banche

36.

riconosce l'importante ruolo svolto dal controllo degli aiuti di Stato dall'inizio della crisi come meccanismo di ristrutturazione e di risoluzione per le banche in difficoltà;

37.

è del parere che il controllo degli aiuti di Stato durante la crisi debba concentrarsi sulla stabilizzazione del sistema bancario e sulla lotta contro la segmentazione iniqua delle condizioni del credito nell’economia reale e la discriminazione delle PMI e delle famiglie nel mercato unico; invita, tuttavia, la Commissione a garantire che l'obiettivo di stabilizzazione del sistema bancario non determini un ulteriore aumento del debito pubblico; sollecita la Commissione a collegare la proroga degli aiuti di Stato temporanei destinati al settore bancario a vincoli più rigorosi e tassativi intesi a privilegiare il prestito al dettaglio nonché a restrizioni più rigide e a norme trasparenti in materia di premi, struttura delle commissioni e distribuzione di dividendi;

38.

ricorda di aver esortato vivamente e a più riprese la Commissione a rivedere le norme sugli aiuti di Stato alle banche introdotte nel 2008 come misure temporanee; valuta pertanto positivamente le recenti azioni intraprese dalla Commissione in tale ambito;

39.

chiede alla Commissione di fornire periodicamente statistiche dettagliate e specifiche per paese e per ente relative agli aiuti di Stato a favore del settore finanziario dall'inizio della crisi, alle perdite consolidate e all'andamento dei rimborsi e pubblicare i risultati sul sito Internet della Commissione al fine di garantire la piena trasparenza dell'entità dell'intervento pubblico dall'inizio della crisi e del suo impatto sui contribuenti;

40.

ritiene che i metodi contabili debbano essere armonizzati prima di ogni valutazione dell'importo degli aiuti di Stato da concedere alle banche, in modo tale da avere, un trattamento contabile analogo dei prestiti finanziati per la seconda volta, per esempio, indipendentemente dallo Stato membro in questione;

41.

sottolinea che, in particolare nel caso delle banche che ricevono aiuti di Stato, il rifinanziamento dei prestiti deve tenere pienamente conto della redditività del destinatario; ritiene che, nel caso delle imprese multinazionali, il rifinanziamento dei prestiti debba essere subordinato alla vendita di attività e quote in società partecipate;

42.

sollecita la Commissione a monitorare attentamente i mercati del settore bancario, dove la concentrazione è elevata o in crescita, in particolare a seguito delle ristrutturazioni in risposta alla crisi; rammenta che i mercati oligopolistici sono particolarmente inclini a pratiche anticoncorrenziali e teme che questa concentrazione possa nuocere ulteriormente ai consumatori; sottolinea che una concentrazione eccessiva compromette sia il settore finanziario che l'economia reale;

43.

sottolinea che il consolidamento nel settore bancario ha aumentato la quota di mercato delle principali istituzioni finanziarie; esorta la Commissione a mantenere un’attenta vigilanza sul settore al fine di rafforzare la concorrenza e la tutela dei consumatori nei mercati bancari europei, anche nell'ambito di attività bancarie d'investimento in cui i depositi al dettaglio sono sovvenzionati da attività bancarie d'investimento più rischiose;

44.

esorta la Commissione a considerare attentamente le molteplici attività e partecipazioni delle istituzioni finanziarie prima della concessione degli aiuti di Stato;

45.

sottolinea che ai depositanti aventi fino a un massimo di 100 000 EUR nei propri conti bancari deve essere accordata la massima protezione ed essere esclusi da qualsiasi accordo di ripartizione degli oneri derivanti da una ristrutturazione o risoluzione dell'istituto bancario;

46.

ritiene che la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità di subordinare gli aiuti di Stato alle banche all’erogazione di crediti alle PMI;

47.

sottolinea che dall’inizio della crisi finanziaria le PMI sono state colpite in in modo sproporzionato nella loro capacità di accesso al credito; rileva che le PMI rappresentano il 98 % di tutte le imprese della zona dell'euro, impiegano circa i tre quarti dei lavoratori della zona dell'euro e generano circa il 60 % del valore aggiunto e che l'accesso al credito ne ostacola gli investimenti e la crescita; invita pertanto la Commissione a rendere prioritarie le misure intese a riorientare il regolamento finanziario per promuovere la crescita e attenuare la crisi del finanziamento che colpisce le PMI;

48.

fa notare che le banche beneficiarie degli aiuti di Stato non devono aumentare le loro dimensioni e la loro complessità; esorta vivamente la Commissione a incoraggiarle affinché concentrino il proprio modello aziendale sulla parte più sana delle loro attività, sulla politica retributiva e sulla struttura delle commissioni e a non aumentare la loro esposizione al debito pubblico, in particolare se riducono nel contempo il flusso del credito a favore delle PMI e delle famiglie; sottolinea che è necessario introdurre un nuovo sistema normativo permanente e nuove norme in materia di aiuti di Stato onde rimediare alle carenze riscontrate nel sistema giuridico precedente la crisi, con particolare riferimento al settore finanziario nonché alle distorsioni scaturite durante la crisi economica e finanziaria e garantire che, in caso di concessione di aiuti di Stato alle banche, si presti attenzione in via prioritaria alle conseguenze e ai vantaggi per i contribuenti, i consumatori e il mercato unico nel loro complesso;

49.

deplora che le PMI soggette a programmi di adeguamento negli Stati membri riscontrino difficoltà di accesso al credito bancario e che siano obbligate a corrispondere tassi di interesse più elevati solo perché hanno sede nell'area dell'euro, il che crea distorsioni nel mercato unico;

50.

sottolinea che anche gli investitori esterni devono essere incoraggiati a partecipare, per quanto possibile, nelle società di gestione patrimoniale, create nel quadro di programmi di aiuti di Stato come mezzo di separazione delle attività deteriorate, al fine di garantire che non sussistano conflitti di interesse tra gli investitori che detengono o trasferiscono attività e gli obiettivi di una data società di gestione patrimoniale;

51.

ritiene che le società di gestione patrimoniale debbano cercare di vendere le loro attività quanto prima al fine di ripristinare la normalità del mercato e terminare l'intervento pubblico in un determinato settore;

52.

ritiene che l'esperienza della DG COMP in merito alla crisi bancaria debba essere considerata una migliore prassi e utilizzata in futuro come strumento di prevenzione più che per interventi ex post;

Modernizzazione degli aiuti di Stato

53.

esprime di nuovo apprezzamento per la comunicazione della Commissione dal titolo «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» (COM(2012)0209) e la recente adozione da parte del Consiglio delle norme riviste in materia di aiuti di Stato concernenti le esenzioni per categoria e le procedure; invita tuttavia la Commissione ad assicurarsi che lo stimolo alla crescita economica, che è uno degli obiettivi generali di tale riforma, non determini un ulteriore aumento del debito pubblico;

54.

ritiene che le società debbano attuare una ristrutturazione in conformità di limiti chiari, mantenendo al minimo gli effetti negativi per i concorrenti che non hanno ricevuto sostegno dai finanziamenti pubblici;

55.

invita la Commissione a valutare a che punto le aziende diventano troppo grandi per fallire e a considerare quali misure possono essere adottate a livello nazionale o dell'UE per impedire che le imprese divengano dipendenti dai futuri salvataggi dei governi;

56.

prende atto dell'intenzione generale della Commissione di aumentare il numero delle misure esentate dall'obbligo di notifica; sottolinea, tuttavia, che gli Stati membri dovranno garantire il rispetto ex ante delle norme sugli aiuti di Stato per le misure de minimis e per i regimi che beneficiano di un'esenzione per categoria, allo scopo di preservare un adeguato livello di controllo, mentre la Commissione continuerà a esercitare un controllo ex post su tali casi;

57.

condivide l'opinione della Commissione sulla necessità di accelerare le procedure sugli aiuti di Stato per permettere una maggiore concentrazione sui casi complessi che possono determinare gravi ripercussioni per la concorrenza sul mercato interno; prende atto della proposta della Commissione di aumentare il proprio margine di discrezionalità riguardo alle modalità di gestione delle denunce; invita la Commissione a stabilire criteri particolareggiati sui modi per distinguere, in tale contesto, i casi importanti da quelli di minore rilevanza; sottolinea che l'innalzamento delle soglie per il regolamento de minimis e l'estensione delle categorie orizzontali nel regolamento di abilitazione e nel regolamento generale di esenzione per categoria costituiscono modalità adeguate per operare tale distinzione;

58.

sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire un miglioramento degli scambi con gli Stati membri in termini di qualità e tempestività riguardo alla trasmissione delle informazioni e alla preparazione delle notifiche; sottolinea che per essere efficaci i sistemi nazionali devono garantire che le misure in materia di aiuti di Stato esentate dall'obbligo di notifica ex ante siano conformi al diritto dell'Unione; sottolinea che l'innalzamento delle soglie per il regolamento de minimis e l'estensione delle categorie orizzontali nel regolamento di abilitazione e nel regolamento generale di esenzione per categoria costituiscono modalità adeguate per operare tale distinzione;

59.

prende atto che finora le informazioni attinenti ai controlli sugli aiuti di Stato sono state fornite esclusivamente dagli Stati membri; reitera la sua richiesta alla Commissione di valutare se sarà necessario un potenzionamento delle risorse umane per ampliare i suoi strumenti di raccolta delle informazioni e consentirle di ricevere informazioni direttamente dagli operatori del mercato; rileva, tuttavia, che la Commissione non deve essere messa in condizione di includere, nella valutazione della compatibilità, ulteriori considerazioni su qualità ed efficienza e che tali decisioni devono essere affidate all'autorità che concede l'aiuto;

60.

evidenzia la mancanza di chiarezza in alcuni Stati membri in merito al fatto se il finanziamento pubblico ai centri europei dei consumatori (CEC) possa essere considerato un aiuto di Stato ingiustificato ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che ciò mette a repentaglio il sostegno degli Stati membri ai CEC e ha già dato luogo a una sospensione temporanea del finanziamento concesso a tali centri; esorta, tuttavia, la Commissione a garantire il corretto funzionamento dei CEC chiarendo quanto prima che il tipo di finanziamento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Unione dal momento che i CEC non partecipano ad attività economiche, ma garantiscono servizi di sostegno per i consumatori;

Settore dei trasporti

61.

ritiene che la Commissione debba rafforzare ulteriormente i legami tra politica della concorrenza e politica dei trasporti al fine di migliorare la competitività del settore europeo dei trasporti;

62.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza aperta e leale in tutti i modi di trasporto;

63.

invita la Commissione a sviluppare reti di trasporto pubbliche con l'obiettivo di migliorare i servizi per i clienti;

64.

esorta la Commissione, nell’ottica di contrastare il continuo aumento delle emissioni di CO2, a prestare particolare attenzione nel tenere fede all'impegno internazionale di limitare il riscaldamento globale a due gradi Celsius ( oC) al di sopra dei livelli preindustriali, che costituisce l’obiettivo fissato per il 2020;

Trasporti ferroviari

65.

sollecita la Commissione a completare l'attuazione dello spazio ferroviario europeo unico, a garantire la piena trasparenza dei flussi di denaro tra i gestori di infrastrutture e le imprese ferroviarie, nonché a verificare che ogni Stato membro disponga di un'autorità di regolamentazione nazionale solida e indipendente;

66.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di garantire l'apertura del settore del trasporto ferroviario alla concorrenza leale nonché una migliore qualità dei servizi;

67.

chiede alla Commissione di studiare la possibilità di adottare una proposta legislativa relativa a un organismo di regolamentazione europeo che cooperi con le autorità di regolamentazione nazionali e intervenga qualora queste non esistano o siano inerti;

68.

fa osservare che il mercato unico nel settore del trasporto ferroviario è influenzato dal recepimento scorretto o incompleto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e da strozzature che caratterizzano la mobilità transfrontaliera, lesive della concorrenza e della crescita; invita la Commissione a verificare se le barriere di mercato create dagli operatori o da aspetti tecnici che variano da uno Stato membro a un altro, come per esempio gli scartamenti, l'approvvigionamento energetico, i sistemi di segnalazione e altri simili ostacoli concernenti l’interoperabilità e l'accessibilità dell'infrastruttura, possano essere considerate violazioni delle norme di concorrenza;

Trasporti aerei

69.

accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di rivedere entro la fine del 2013 gli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore dell'aviazione e degli aeroporti, che dovranno eliminare qualsiasi distorsione della concorrenza e creare parità di condizioni per tutti i partecipanti al mercato;

70.

invita la Commissione a delineare un quadro generale giustificato per appurare se i vettori aerei attuano comportamenti anticoncorrenziali, mediante l'esercizio illegittimo o immotivato di condizioni speciali o di abusi di posizione dominante in taluni aeroporti;

71.

esorta la Commissione a esaminare se talune pratiche relative alla designazione di specifici hub aeroportuali — sulla base dei termini di oltre 1 000 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi — distorcano la concorrenza contro gli interessi dei consumatori europei;

Settore automobilistico

72.

invita la Commissione a garantire un giusto equilibrio dei poteri contrattuali tra produttori e distributori e sottolinea:

l'importanza di contrastare le pratiche discriminatorie nel settore della distribuzione online secondo quanto stabilito dal regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali (regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione), allo scopo di salvaguardare la capacità dei distributori di utilizzare metodi di distribuzione innovativi e di raggiungere clienti più numerosi e diversificati;

l'importanza dei rivenditori nell'ambito dei mercati relativi alla vendita di veicoli a motore nuovi dopo che il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione cessa la sua efficacia il 31 maggio 2013;

chiede alla Commissione di insistere sulla necessità di sviluppare principi di buona condotta tra produttori e commercianti in merito agli accordi verticali nel settore dei veicoli a motore, con particolare riferimento alla protezione degli investimenti dopo la cessazione di un contratto e alla possibilità di trasferire un'attività a un altro membro della stessa rete di marchi, onde promuovere la trasparenza nelle relazioni commerciali e contrattuali tra le parti;

Settore della cantieristica

73.

chiede di garantire la competitività del settore navale europeo favorendone l'attività nell'Unione europea in vista di un ambiente internazionale sempre più competitivo;

74.

sottolinea la necessità di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento degli armatori europei in tutti gli Stati membri;

Settore dei servizi finanziari

75.

invita la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione a indagare sui presunti casi di collusione tra imprese o di abuso di posizione dominante sui mercati dell'assicurazione dei veicoli a motore;

Settore energetico

76.

osserva che un mercato unico dell'energia non solo comporterà prezzi più bassi per i consumatori, ma aumenterà anche la competitività delle imprese dell'Unione europea;

77.

accoglie favorevolmente l'attuazione delle misure antimonopolio della Commissione nel settore energetico;

78.

esorta la Commissione a perseguire la piena attuazione del pacchetto relativo al mercato interno dell'energia, dato che non è stato ancora pienamente conseguito un mercato unico aperto e competitivo nel settore dell'energia; invita la Commissione a portare avanti con decisione le misure adottate a seguito dell'analisi del settore e intese ad applicare in modo efficace le regole della concorrenza al settore energetico; accoglie con favore, a tale proposito, le procedure in corso riguardanti la normativa in materia di concorrenza nel settore energetico e finalizzate a completare il mercato interno dell'energia entro il 2014 e a eliminare gli ostacoli ripristinati dai fornitori di energia;

79.

ritiene che un mercato unico dell'energia europeo riduca il prezzo dell'energia imposto ai consumatori e alle imprese e rafforzi la competitività degli operatori commerciali europei a livello mondiale; ritiene opportuno, per tale motivo, esortare la Commissione a sviluppare entro il 2014 un mercato unico europeo dell'energia;

80.

sottolinea che è di vitale importanza che gli Stati membri e la Commissione garantiscano un'attuazione tempestiva e corretta della normativa vigente per il mercato dell'energia, compreso il lavoro di regolamentazione richiesto dal terzo pacchetto per il mercato interno dell'energia, al fine di realizzare un mercato interno europeo dell'energia integrato e competitivo entro il 2014;

81.

chiede alla Commissione di garantire che i regolamenti e le direttive del settore energetico vengano recepiti e applicati correttamente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a prestare particolare attenzione quando i prezzi superano la media UE, in quanto prezzi elevati distorcono la concorrenza e danneggiano i consumatori;

82.

ritiene che la Commissione debba controllare rigorosamente l'introduzione delle riforme del mercato dell'energia per ridurne i prezzi, in particolare negli Stati membri sottoposti alla procedura del deficit eccessivo;

83.

invita la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione a indagare sui casi di possibili collusioni tra imprese o di abuso di posizione dominante sui mercati dei carburanti al dettaglio;

84.

si compiace, a tale proposito, delle recenti indagini della Commissione relative al settore petrolifero, che riconoscono che una violazione delle norme in materia di concorrenza in tale settore ha enormi conseguenze per i consumatori;

85.

invita la Commissione e le autorità di regolamentazione nazionali a indagare se il cosiddetto «effetto lunedì» (Monday effect) — una presunta manipolazione dei prezzi della benzina da parte delle imprese a seconda del giorno specifico della settimana — sia reale; esorta la Commissione a controllare da vicino il livello di concorrenza dal momento che i tre principali soggetti rappresentano ancora circa il 75 % (elettricità) e oltre il 60 % (gas) del mercato nonostante la graduale apertura dei mercati nella metà degli anni '90; invita la Commissione a formulare orientamenti per migliorare l'accesso delle fonti energetiche rinnovabili alla rete energetica;

86.

invita la Commissione a valutare nella sua prossima relazione annuale in quale misura la concentrazione di fornitori di materie prime essenziali possa essere dannosa per l'attività dei settori clienti e un'economia più ecoefficiente, dato che alcuni di questi rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo delle tecnologie ecoefficienti necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali;

87.

pone l'accento sul ruolo delle reti intelligenti nel permettere la comunicazione bidirezionale tra i produttori di energia elettrica e i loro clienti, e ricorda che le reti intelligenti possono consentire ai consumatori di monitorare e adattare il proprio consumo di energia elettrica; sottolinea che gli Stati membri devono rendere disponibili tali informazioni su siti Internet destinati ai consumatori e a tutti i soggetti interessati, quali imprese edili, architetti e fornitori di apparecchiature di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità;

Servizi di pagamento

88.

è preoccupato per la perdurante frammentazione del mercato europeo dei pagamenti elettronici e per le diverse questioni inerenti alla concorrenza ancora irrisolte; prende atto delle due proposte della Commissione del 24 luglio 2013 relative alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta e ai servizi di pagamento nel mercato interno, su cui sta attualmente lavorando; è determinato a trovare un esito soddisfacente per affrontare le questioni specifiche che si pongono in tale contesto;

89.

sottolinea che, sebbene la direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE) dovesse essere recepita negli ordinamenti nazionali entro marzo 2013, non tutti gli Stati membri l'hanno attuata; constata che ciò nuoce alla concorrenza nel mercato interno e colpisce in particolare le PMI;

Telecomunicazioni

90.

esorta la Commissione a raddoppiare i propri sforzi nei mercati delle telecomunicazioni per contribuire a porre fine alla frammentazione di suddetti mercati ed evitare gli abusi di posizione dominante da parte degli operatori che detengono il potere di mercato; invita a garantire che i servizi forniti dagli operatori, in particolare l'accesso a Internet, siano trasparenti, comparabili ed esenti da ostacoli contrattuali alla concorrenza;

91.

accoglie con favore il sostegno della Commissione allo sviluppo di infrastrutture a banda larga nell'intero territorio europeo, che generano competitività economica e coesione sociale; si chiede se i servizi digitali in Europa possano essere considerati SIEG;

92.

reputa di vitale importanza il contributo della politica di concorrenza alla realizzazione di infrastrutture a banda larga nel mercato unico affinché attraverso un giusto equilibrio tra investimenti pubblici e privati possano essere conseguiti gli obiettivi dell'agenda digitale e si possa giungere a una copertura delle aree remote, rurali o scarsamente popolate dell'Unione europea;

Nuove tecnologie e Internet

93.

sottolinea l'importanza capitale dei «brevetti essenziali» per l'innovazione nel settore delle TIC e, a tal fine, chiede alla Commissione di intervenire tempestivamente per garantire che i titolari concedano licenze eque, ragionevoli e non discriminatorie ad altri operatori al fine di poter continuare il progresso tecnico e lo sviluppo di nuovi prodotti a vantaggio dei consumatori; sottolinea che la politica di concorrenza dispone di strumenti per evitare la creazione di ostacoli artificiali all'interconnessione, all'interoperabilità e allo sviluppo di economie di scala nei mercati;

94.

plaude ai progressi compiuti nell'indagine della Commissione sulle pratiche anticoncorrenziali di Google e alle recenti notizie di una possibile composizione del contenzioso entro la primavera 2014; esorta vivamente la Commissione a intervenire con decisione in merito a tutti i problemi rilevati e a intraprendere, in via prioritaria, tutte le misure necessarie per garantire una corretta concorrenza nei servizi di ricerca online e nei mercati pubblicitari su motori di ricerca, alla luce della posizione dominante di Google, con una quota di mercato superiore al 90 % nella maggior parte degli Stati membri, e del suo possibile abuso di tale posizione;

95.

sollecita la Commissione a sottoporre le nuove proposte avanzate da Google a una verifica di mercato al fine di valutare in modo approfondito la loro adeguatezza e i loro effetti; sottolinea che, alla luce dell’importanza che i motori di ricerca rivestono nell’economia digitale, la Commissione deve in ogni caso garantire che Google sottoscriva senza riserve e applichi soluzioni atte a risolvere i quattro settori critici individuati dalla Commissione; se ciò non potrà essere raggiunto tramite una composizione del contenzioso, invita la Commissione a inviare tempestivamente una comunicazione degli addebiti alla società;

96.

rammenta che la neutralità della rete è della massima importanza per assicurare che non esistano discriminazioni tra servizi su Internet e che la concorrenza sia pienamente garantita;

Aiuti di Stato al calcio

97.

plaude all'intervento della Commissione con cui ha avviato indagini in merito all'esistenza di aiuti di Stato nel calcio, in quanto essi determinano una distorsione nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

98.

ritiene che la Commissione debba esaminare attentamente qualsiasi prestito o rifinanziamento di prestiti dalle banche che hanno ricevuto aiuti di Stato destinati a squadre di calcio, in particolare i tassi di prestito rispetto al tasso medio dei prestiti e la sua dimensione rispetto al debito della squadra di calcio in questione;

99.

esorta la Commissione ad affrontare in modo strutturato le relazioni tra la pratica dello sport a livello professionale e la politica di concorrenza, in particolare il mancato pagamento degli oneri sociali, il rispetto degli obblighi fiscali da parte delle società di calcio e le clausole di risoluzione del contratto;

Distribuzione e alimentazione

100.

accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro sull'alimentazione (Food Task Force) nell'ambito della DG COMP per controllare l'andamento della concorrenza nella catena alimentare e il suo impatto sui consumatori nonché l'avvio di uno studio sul commercio al dettaglio; ritiene impossibile un sistema equilibrato di relazioni nel settore alimentare realizzato a danno della politica di concorrenza o mediante un approccio puramente commerciale che non rifletta i suoi principi essenziali;

101.

accoglie con favore le azioni della Commissione intese a esaminare l'approvvigionamento del mercato dello zucchero bianco e attende i risultati dell'indagine;

Aspetti sociali

102.

rammenta che i principi di sussidiarietà, controllo democratico e promozione dell'interesse generale figurano tra i principi fondatori dell'Unione europea;

103.

sottolinea che, in conformità dei principi generali dei trattati (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità), gli Stati membri e le autorità locali devono essere liberi di decidere in che modo finanziare e organizzare i servizi sociali d'interesse generale (SSIG); a questo proposito, richiama l'attenzione sugli obiettivi sociali dell'Unione e sulla necessità di promuovere la qualità, l'accessibilità e l'efficacia di tali servizi, siano essi prestati da operatori pubblici o da operatori privati;

104.

ricorda che l'Unione si trova di fronte a importanti sfide in materia di reindustrializzazione, transizione energetica e digitalizzazione, che richiedono investimenti ingenti; e che gli investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella riqualificazione tesi a contrastare la disoccupazione giovanile completano, invece di contraddire, gli obiettivi della politica di concorrenza;

105.

rammenta che la politica di concorrenza deve rispettare l'articolo 9 del TFUE, che stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione;

106.

è convinto che una politica di convergenza sociale possa essere condotta in stretta coerenza con solide politiche economiche e di concorrenza;

107.

ritiene che garantire pari condizioni alle imprese nel mercato interno implichi anche la lotta al dumping sociale, che dovrebbe essere considerato una pratica anticoncorrenziale; ritiene che la Commissione debba vigilare sulle pratiche di dumping all'interno dell'UE, tramite le quali un'azienda, a livello internazionale o nazionale, vende unità al di sotto del prezzo di produzione per portare al fallimento uno o più concorrenti; ritiene che la Commissione debba pertanto prodigarsi per una convergenza verso l'alto degli Stati membri in termini di prestazioni economiche e sociali; sottolinea la necessità che le riforme strutturali includano una revisione del sistema fiscale al fine di contrastare la frode, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali;

o

o o

108.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità nazionali competenti.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(5)  GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

(6)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(7)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(8)  GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

(9)  GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 5.

(10)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

(11)  GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

(12)  GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

(13)  GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

(14)  GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

(15)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 51.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2013)0026.

(17)  GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2013)0267.

(19)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(20)  GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 114.

(21)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 143.

(22)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 105.

(23)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 43.

(24)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 16.

(25)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 60.

(26)  GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 97.

(27)  Testi approvati, P7_TA(2013)0268.


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