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Document 62015CN0595

    Causa C-595/15 P: Impugnazione proposta il 14 novembre 2015 dalla National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 settembre 2015, causa T-577/12, NIOC e a./Consiglio dell’Unione europea

    GU C 59 del 15.2.2016, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 59/3


    Impugnazione proposta il 14 novembre 2015 dalla National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 settembre 2015, causa T-577/12, NIOC e a./Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-595/15 P)

    (2016/C 059/03)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti:

    National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

    Altra parte nel procedimento:

    Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    Annullare la sentenza emessa il 4 settembre 2015 dalla Settima Sezione del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-577/12;

    accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;

    condannare il convenuto alle spese di entrambi i gradi del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Con il primo motivo di annullamento, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 44 della sentenza impugnata, che, facendo riferimento all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 (1), occorre considerare che il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), ha espressamente indicato che la propria base giuridica è costituita da tale articolo 46, paragrafo 2.

    2.

    Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, i quali si possono sintetizzare nell’affermazione che «dall’articolo 215, paragrafo 2, non risulta che le misure restrittive individuali adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali debbano essere adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 215, paragrafo 1, TFUE». Da un lato, l’articolo 215, paragrafo 1, unica disposizione del TFUE dedicata alle misure restrittive, afferma in modo chiaro che la procedura applicabile per tale tipologia di misure è quella in esso prevista e nessun’altra. Dall’altro lato, l’articolo 291 TFUE è incompatibile con l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. In subordine, l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE non può essere considerato idoneo a fornire al Consiglio una base giuridica complementare a quella costituita dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per l’adozione di misure restrittive. Infine, in subordine, anche supponendo che si dichiari che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE è idoneo a fornire al Consiglio una base giuridica complementare a quella costituita dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per l’adozione di misure restrittive, il ricorso a tale base giuridica resterebbe comunque, nel caso di specie, illegittimo.

    3.

    Con il terzo motivo, dedotto in subordine nel caso in cui si dichiari che il ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quale fondamento per l’adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell’ambito di una politica di adozione di misure restrittive inizialmente basate sull’articolo 215 TFUE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare, in sostanza, ai punti da 75 a 83 della propria sentenza, che il Consiglio dell’Unione, secondo la formulazione dell’articolo 291, paragrafo 2, ha «debitamente motivato» il ricorso a tale procedimento derogatorio, che era l’unico disponibile nel caso di specie. Da un lato, la giustificazione richiesta deve essere esplicita. Dall’altro, anche supponendo che una giustificazione implicita possa soddisfare tale requisito, quest’ultimo non risulta adempiuto nel caso di specie, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni di cui trattasi.

    4.

    Con il quarto motivo, dedotto in subordine nel caso in cui si dichiari che il ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quale fondamento per l’adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell’ambito di una politica di adozione di misure restrittive basate sull’articolo 215 TFUE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 87 della propria sentenza, che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 «riserva al Consiglio la competenza a dare esecuzione alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento», ritenendo tale circostanza sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione in merito all’indicazione della base giuridica di tale disposizione, che sarebbe costituita dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Secondo le ricorrenti, il Tribunale è giunto a tale conclusione attraverso un’interpretazione giuridicamente erronea dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.

    5.

    Con il quinto motivo, dedotto in subordine nel caso in cui si dichiari che il ricorso all’articolo 291, paragrafo 2, quale fondamento per l’adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell’ambito di una politica di adozione di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 86 a 88 della propria sentenza, che l’obbligo di motivazione degli atti giuridici dell’Unione non obbligasse il Consiglio a indicare espressamente che il regolamento n. 267/2012 era fondato sull’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda la base giuridica dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.

    6.

    Con il sesto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 100 e 103 nonché ai punti 108 e 110, che occorre verificare la coerenza delle misure restrittive adottate dall’Unione con i principi della certezza del diritto e di prevedibilità della legge, dai quali risulta che tali misure devono essere chiare e precise, sulla base delle norme giurisprudenziali di interpretazione uniforme degli atti dell’Unione, le quali richiedono che tali atti siano interpretati e applicati alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali.

    7.

    Con il settimo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 134 della sua sentenza, che l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (il criterio controverso) è conforme ai principi dello Stato di diritto e, più in generale, al diritto dell’Unione europea, non essendo «arbitrario o discrezionale» e, al punto 140 della propria sentenza, che «il criterio controverso limita il potere discrezionale del Consiglio, stabilendo criteri oggettivi, e garantisce il grado di prevedibilità richiesto dal diritto dell’Unione». Al riguardo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare il criterio controverso con riferimento alla sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio (C-380/09 P).

    8.

    Con l’ottavo motivo, dedotto in subordine, le ricorrenti sostengono che, anche supponendo che il senso da attribuire al termine «associazione» sia quello determinato dal Tribunale, si dovrebbe rilevare che esso è stato applicato erroneamente nel caso di specie.


    (1)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 pag. 16).


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