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Document 52015XC1211(02)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

GU C 411 del 11.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 411/4


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

(2015/C 411/04)

La Commissione europea (nel seguito «la Commissione») ha ricevuto due domande di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «il regolamento di base»).

1.   Domande di riesame

Una delle domande di riesame è stata presentata da Venus group (nel seguito «Venus» o «il gruppo»), un produttore esportatore dell’India (nel seguito «il paese interessato»). Il gruppo Venus comprende Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox Ltd e Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd L’altra domanda di riesame è stata presentata da Garg Inox Ltd (nel seguito «Garg») un produttore esportatore dell’India (nel seguito denominati collettivamente «i richiedenti»).

Il riesame intermedio parziale si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne le richiedenti.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto in esame è definito come filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore a 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore a 28 % ma non superiore a 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore a 20 % ma non superiore a 22 %,

una percentuale di nichel inferiore a 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore a 13 % ma non superiore a 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore a 3,5 % ma non superiore a 6 %,

originario dell’India e attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 (nel seguito «il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1483/2015 della Commissione (3) (nel seguito «le misure in vigore»).

4.   Motivazione del riesame intermedio parziale

Le domande, presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, si basano su elementi di prova prima facie forniti dai richiedenti, secondo i quali, per quanto riguarda i richiedenti e il dumping, le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

I cambiamenti di circostanze di carattere duraturo relativi a Venus sono connessi a miglioramenti dei sistemi di ripartizione dei costi e di gestione dell’inventario nonché al miglioramento del software dedicato alla contabilità. Tutti questi elementi erano stati ritenuti carenti nell’inchiesta iniziale e avevano condotto all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Inoltre il gruppo ha recentemente investito in molti macchinari nuovi ad alto rendimento, ottenendo effetti positivi in termini di efficienza dei costi di produzione.

Per quanto riguarda Garg, il cambiamento di circostanze di carattere duraturo è connesso alla ristrutturazione dei suoi stabilimenti di produzione e ai suoi canali di vendita nell’UE. Secondo gli elementi di prova prima facie forniti da Garg, tale cambiamento ha migliorato l’impiego delle attività dell’impresa e ne ha aumentato l’efficienza.

I due richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie a dimostrazione del fatto che non è più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole. Venus e Garg hanno confrontato il valore normale con il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione rispettivamente per il periodo da aprile a dicembre 2014 e per il periodo da aprile 2014 a marzo 2015. Dal confronto è emerso che i margini di dumping delle due società risultano più bassi dell’attuale livello delle misure.

I richiedenti sostengono pertanto che il mantenimento delle misure al livello attuale, fissato in base al livello del dumping stabilito in precedenza, non è più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole precedentemente accertato.

5.   Procedura

Dopo aver informato gli Stati membri e stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato all’esame del dumping, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L’inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne i richiedenti.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 (nel seguito «il periodo dell’inchiesta di riesame»).

5.2.    Produttore esportatore oggetto dell’inchiesta

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta per quanto riguarda i richiedenti, la Commissione invierà a questi ultimi un questionario.

Salvo diverse disposizioni, i richiedenti devono far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.3.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.4.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.5.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentarne un riassunto non riservato contrassegnato con la dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a inviare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate accettano le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo email: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esistenza del dumping.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione, del 1o settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 228 del 2.9.2015, pag. 1).

(4)  Un documento a «Limited» («Diffusione limitata») è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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