EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0472

Causa T-472/15 P: Impugnazione proposta il 13 agosto 2015 dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 3 giugno 2015, causa F-78/14, Gross/SEAE

GU C 346 del 19.10.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/32


Impugnazione proposta il 13 agosto 2015 dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 3 giugno 2015, causa F-78/14, Gross/SEAE

(Causa T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Controinteressato nel procedimento: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 3 giugno 2015 nella causa F-78/14 (Gross/SEAE);

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, dei quali alcuni riguardano il sistema di valutazione e altri il sistema di promozione.

Sul sistema di valutazione

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova, del divieto di statuire ultra petita e dei diritti della difesa del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale. Il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») eccede più volte i limiti del suo sindacato, e sembra volergli imporre di adottare uno specifico sistema di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto quanto al difetto di obiettività di un sistema di valutazione non espresso in cifre e sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, in quanto, annullando parzialmente la decisione controversa, il TFP avrebbe reso impossibile l’esecuzione della sentenza impugnata senza incorrere in altre irregolarità. Il ricorrente sostiene che se l’articolo 4 della decisione impugnata è illegittimo, sarà necessario effettuare un nuovo esame comparativo dei meriti del convenuto rispetto a quelli degli altri funzionari meritevoli di promozione del suo grado, in esecuzione della sentenza impugnata, sulla base dei rapporti informativi che, secondo quanto dichiarato dal TFP, non consentono che tale esame si effettui su una base obiettiva e comparabile.

Sul sistema di promozione

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di statuire ultra petita e dei diritti della difesa del ricorrente.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto quanto alla violazione da parte del ricorrente dell’articolo 45 dello Statuto.


Top