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Document 62015CN0329

Causa C-329/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 luglio 2015 — ENEA S.A. w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

GU C 320 del 28.9.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 luglio 2015 — ENEA S.A. w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-329/15)

(2015/C 320/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: ENEA S.A. w Poznaniu

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisto dell’energia elettrica cogenerata con il calore, di cui all’articolo 9a, paragrafo 8, della legge del 10 aprile 1997 relativa all’energia elettrica (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne), nella versione in vigore nel 2006, come modificata dall’articolo 1, punto 13, della legge del 4 marzo 2005 che modifica la legge relativa all’energia elettrica nonché la legge sulla tutela dell’ambiente [ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska; Dz.U. (Gazzetta ufficiale polacca) z 2005 r., n. 62, posizione 55], costituisce un aiuto di Stato.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la violazione di tale disposizione può essere fatta valere in un procedimento dinanzi al giudice nazionale da parte di un’impresa del settore dell’energia, considerata come un’emanazione dello Stato membro, la quale era obbligata a dare attuazione all’obbligo qualificato come aiuto di Stato.

3)

In caso di risposta affermativa alle questioni prima e seconda, se l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’incompatibilità dell’obbligo previsto dal diritto nazionale con l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea esclude la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria all’impresa che non abbia attuato tale obbligo.


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