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Document 52012BP0382

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2012/002/manroland Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))
ALLEGATO

GU C 68E del 7.3.2014, p. 109–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 68/109


Martedì 23 ottobre 2012
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2012/002/manroland

P7_TA(2012)0382

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

2014/C 68 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0493 – C7-0294/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0346/2012),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che la Germania ha chiesto assistenza per 2 284 licenziamenti, 2 103 dei quali sono ammessi all'assistenza, presso il produttore di macchine da stampa manroland AG e due sue controllate nonché presso un fornitore in Germania;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Germania ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in questione;

2.

rileva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 4 maggio 2012 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 13 settembre 2012; plaude alla rapidità del processo di valutazione;

3.

nota che tali esuberi riguardano tre diverse regioni della Germania – Augsburg (Baviera), Offenbach (Assia) e Plauen (Sassonia) – con altre importanti città limitrofe, tra cui Aschaffenburg, Wiesbaden, Darmstadt e Francoforte sul Meno, anch'esse interessate dalla chiusura degli impianti e dagli esuberi; nota che l'area più debole è Plauen, situata nella parte orientale della Germania, non molto popolosa, ma con un'elevata dipendenza dalle prestazioni dello Stato sociale; rileva che con lo stato di insolvenza della manroland scompare il terzo maggiore datore di lavoro della zona (700 addetti prima della chiusura) e uno degli unici tre ad avere dimensioni sufficienti per la stipula di accordi salariali collettivi con i lavoratori;

4.

plaude al fatto che le parti sociali abbiano adottato un piano sociale per gli esuberi presso manroland e che due società di ricollocamento siano state incaricate di elaborare e gestire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;

5.

osserva che prima della sua insolvenza manroland impiegava 6 500 lavoratori ed era un produttore moderno di macchinari caratterizzato da know-how moderno e da retribuzioni interessanti; ritiene che la disgregazione dell'azienda (con il taglio di un terzo degli effettivi) comporterà una perdita di competenze, con possibili effetti su altri datori di lavoro e sulle regioni interessate; reputa che i lavoratori che troveranno una nuova occupazione dovranno accettare salari più bassi e che ciò si tradurrà in una riduzione del loro potere di acquisto e del flusso di denaro nell'economia locale; ritiene inoltre che le tre regioni perderanno uno dei datori di lavoro più influenti, senza alcuna prospettiva immediata che il suo posto venga occupato a breve da un imprenditore equivalente;

6.

nota che oltre la metà del sostegno a titolo del FEG sarà destinata ad indennità – 2001 lavoratori dovrebbero beneficiare di un'indennità di breve durata durante la loro partecipazione attiva alle misure (per un costo stimato di 2 727,67 EUR per lavoratore su un periodo di 6-8 mesi) a completamento di un'indennità giornaliera versata dai servizi pubblici per l'impiego sulla base della retribuzione netta percepita; nota altresì che la domanda include una somma forfettaria compresa tra 1 000 e 4 000 EUR, come contributo di reinserimento per i 430 lavoratori che hanno accettato un contratto di lavoro con una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita presso l'impiego precedente;

7.

valuta positivamente il fatto che l'attuazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia iniziata il 1o agosto 2012, ben prima della decisione di concedere il sostegno a titolo del FEG da parte dell'autorità di bilancio; nota che i lavoratori licenziati hanno altresì beneficiato del sostegno a titolo del FSE prima di partecipare alle misure del FEG; nota che le autorità tedesche hanno confermato che sono state adottate le precauzioni necessarie per evitare doppi finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione;

8.

ricorda che il sostegno del FEG dovrebbe essere stanziato principalmente per favorire la ricerca di un lavoro e programmi di formazione, anziché contribuire direttamente ad indennità finanziarie; ritiene che, se incluso nel pacchetto, il sostegno a titolo del FEG dovrebbe essere di natura complementare e non sostituire le indennità, che rientrano tra le responsabilità degli Stati membri o delle società in virtù del diritto nazionale o di accordi collettivi;

9.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non soltanto alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

10.

plaude al fatto che fin dall'inizio le parti sociali e le altre parti interessate siano state coinvolte nella programmazione e attuazione della domanda del FEG;

11.

plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati cerchi di rafforzare la mobilità transfrontaliera sostenendo la ricerca di un impiego a livello internazionale;

12.

attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;

13.

nota che, secondo le autorità tedesche, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati del FEG rappresenta un significativo valore aggiunto rispetto alle misure disponibili nel quadro dei fondi nazionali e del FSE;

14.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;

15.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

16.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire un incentivo alle aziende a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;

17.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18.

si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 di EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

19.

deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per la crisi", che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;

20.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

21.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 23 ottobre 2012
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/732/UE.)


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