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Document 62011TA0264

    Causa T-264/11 P: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione 2007 — Decisione del comitato per i ricorsi — Molestie psicologiche — Termine ragionevole — Domanda di annullamento — Domanda di risarcimento» )

    GU C 313 del 26.10.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/22


    Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI

    (Causa T-264/11 P) (1)

    (Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Promozione - Esercizio di valutazione e di promozione 2007 - Decisione del comitato per i ricorsi - Molestie psicologiche - Termine ragionevole - Domanda di annullamento - Domanda di risarcimento)

    2013/C 313/41

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)

    Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

    Oggetto

    Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09), è annullata nella parte in cui respinge, da un lato, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, le sue conclusioni dirette al risarcimento degli asseriti danni a titolo delle molestie psicologiche che la BEI avrebbe attuato nei suoi confronti.

    2)

    Per il resto, l’impugnazione principale è respinta.

    3)

    La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica.

    4)

    Le spese sono riservate.


    (1)  GU C 211 del 16.7.2011.


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