Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TA0218

    Causa T-218/09: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione ( «Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l’assunzione di assistenti — Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali» )

    GU C 313 del 26.10.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/19


    Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Italia/Commissione

    (Causa T-218/09) (1)

    (Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di assistenti - Lingua delle prove - Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali)

    2013/C 313/35

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e J. Baquero Cruz, successivamente J. Curall e G. Gattinara, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentante: K. Drēviņa, agente)

    Oggetto

    Ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009 (GU C 63 A, pag. 1)

    Dispositivo

    1)

    I bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009, sono annullati.

    2)

    La Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


    Top