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Dokument 62008TA0566

    Causa T-566/08: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Total Raffinage Marketing/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell’esistenza dell’intesa — Nozione di infrazione unica e continuata — Durata dellタルinfrazione — Interruzione dell’infrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende — Parità di trattamento — Presunzione di innocenza — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Proporzionalità — Metodo di arrotondamento — Competenza giurisdizionale estesa al merito» )

    GU C 313 del 26.10.2013., str. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/18


    Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Total Raffinage Marketing/Commissione

    (Causa T-566/08) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Prova dell’esistenza dell’intesa - Nozione di infrazione unica e continuata - Durata dell’infrazione - Interruzione dell’infrazione - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Parità di trattamento - Presunzione di innocenza - Imputabilità del comportamento illecito - Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Proporzionalità - Metodo di arrotondamento - Competenza giurisdizionale estesa al merito)

    2013/C 313/33

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

    Oggetto

    In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

    Dispositivo

    1)

    L’importo dell’ammenda inflitta a Total Raffinage Marketing all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), è fissato a EUR 125 459 842.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Total Raffinage Marketing sopporterà i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione europea. La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute da Total Raffinage Marketing.


    (1)  GU C 55 del 7.3.2009.


    Vrh