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Document 62013CN0449

    Causa C-449/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Orléans (Francia) il 12 agosto 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e a.

    GU C 313 del 26.10.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Orléans (Francia) il 12 agosto 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e a.

    (Causa C-449/13)

    2013/C 313/20

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal d'instance d'Orléans

    Parti

    Ricorrente: CA Consumer Finance

    Convenuti: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, nata Savary, Florian Bonato

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1), debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova dell’esecuzione corretta e completa degli obblighi ad esso incombenti all’atto della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito, obblighi derivanti dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva.

    2)

    Se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, osti a che la prova della corretta e completa esecuzione degli obblighi incombenti al creditore possa essere fornita unicamente per mezzo di una clausola tipo, contenuta nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi del creditore, non suffragata dai documenti prodotti dal creditore e consegnati al debitore.

    3)

    Se l’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretato nel senso che osta a che la verifica della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni dichiarate dal consumatore, senza un controllo effettivo di tali informazioni attraverso altri elementi.

    4)

    Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretato nel senso che il creditore non può aver dato spiegazioni adeguate al consumatore qualora non abbia preliminarmente verificato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze.

    Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che osta a che le spiegazioni adeguate fornite al consumatore risultino unicamente dalle informazioni contrattuali menzionate nel contratto di credito, senza produzione di un documento specifico.


    (1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).


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