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Document 52011AP0533

    Istituzione di uno strumento finanziario di cooperazione con i paesi industrializzati ***III Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 1 dicembre 2011 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))
    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    GU C 165E del 11.6.2013, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 165/107


    Giovedì 1 dicembre 2011
    Istituzione di uno strumento finanziario di cooperazione con i paesi industrializzati ***III

    P7_TA(2011)0533

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))

    2013/C 165 E/22

    (Procedura legislativa ordinaria: terza lettura)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le relative dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011),

    vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0197),

    vista la sua posizione in seconda lettura (2) sulla posizione del Consiglio in prima lettura (3),

    visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2011)0167),

    vista la posizione del Consiglio in seconda lettura,

    visto l'articolo 294, paragrafo 13, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 69 del suo regolamento,

    vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A7-0401/2011),

    1.

    approva il progetto comune;

    2.

    conferma la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

    3.

    prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

    4.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alle relative dichiarazioni del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    6.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  Testi approvati del 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.

    (2)  Testi approvati del 3.2.2011, P7_TA(2011)0033.

    (3)  GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 1.


    Giovedì 1 dicembre 2011
    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul ricorso agli atti delegati nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020

    Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011)0500 (1)), specie in relazione al ricorso proposto agli atti delegati nei futuri strumenti di finanziamento esterno e attendono proposte legislative che saranno debitamente esaminate.

    Dichiarazione della Commissione sull'articolo 16

    Il regolamento riguarda la questione del sostegno a una serie di attività specifiche che non rientrano nell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nei paesi contemplati dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (regolamento (CE) n. 1905/2006). Il regolamento intende fornire una soluzione una tantum a tale questione.

    La Commissione riafferma che l'eliminazione della povertà, insieme al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, è l'obiettivo fondamentale della cooperazione allo sviluppo e rimane una priorità.

    Rammenta che l'importo di riferimento finanziario stabilito all'articolo 16 per i paesi elencati nell'allegato II sarà prelevato da apposite linee di bilancio destinate ad attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo.

    Inoltre, la Commissione conferma l'intenzione di rispettare l'importo di riferimento finanziario fissato all'articolo 38 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (regolamento (CE) n. 1905/2006) per il periodo 2007-2013 nonché le disposizioni dello stesso regolamento relative alla soddisfazione dei criteri per l'APS. Ricorda che sulla base della sua attuale programmazione finanziaria tale importo di riferimento sarà superato nel 2013.

    In questo contesto, la Commissione intende proporre progetti di bilancio che assicurino una progressione nell'assistenza allo sviluppo per l'Asia e l'America latina ai sensi del regolamento (CE) n. 1905/2006 per il periodo fino al 2013, in modo da non modificare gli importi APS attualmente previsti a norma dello strumento di cooperazione allo sviluppo e del bilancio dell'Unione in generale.


    (1)  La Commissione nella sua comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011)0500) afferma che:

    "Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi."

    e che:

    "Si ritiene che il controllo democratico dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i co-legislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento."


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