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Документ 52011AP0529

    Modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 1 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa (COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

    GU C 165E del 11.6.2013г., стр. 105—105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 165/105


    Giovedì 1 dicembre 2011
    Modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa *

    P7_TA(2011)0529

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa (COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

    2013/C 165 E/20

    (Procedura legislativa speciale – consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0577),

    visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0311/2011),

    visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0382/2011),

    1.

    approva la proposta della Commissione;

    2.

    invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


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