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Document 62013TN0172

Causa T-172/13: Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

GU C 141 del 18.5.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/25


Ricorso proposto il 21 marzo 2013 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

(Causa T-172/13)

2013/C 141/45

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: avv. W. Mosing)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth-Stadeln, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 15 gennaio 2013, nel procedimento 157/2012-4 e respingere in toto l’opposizione per carenza di somiglianza dei prodotti e/o dei segni nonché accogliere la domanda di marchio comunitario AFRICAN SIMBA, CTM 7534175, conformemente alla domanda di registrazione;

condannare l’UAMI e — in caso di intervento scritto — l’opponente alle loro spese e a rifondere quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI nonché dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AFRICAN SIMBA», per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 7 534 175

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Simba Toys GmbH & Co. KG

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale, contente l’elemento denominativo «Simba», nonché la registrazione internazionale del marchio denominativo «SIMBA», per prodotti della classe 28

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, congiuntamente alla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009


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