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Document 62013TN0138
Case T-138/13: Action brought on 2 March 2013 — Evonik Oil Additives v OHIM — BRB International (VISCOTECH)
Causa T-138/13: Ricorso proposto il 2 marzo 2013 — Evonik Oil Additives/UAMI — BRB International (VISCOTECH)
Causa T-138/13: Ricorso proposto il 2 marzo 2013 — Evonik Oil Additives/UAMI — BRB International (VISCOTECH)
GU C 141 del 18.5.2013, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/23 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2013 — Evonik Oil Additives/UAMI — BRB International (VISCOTECH)
(Causa T-138/13)
2013/C 141/42
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Evonik Oil Additives GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BRB International BV (Ittervoort, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 dicembre 2012, nel procedimento R 907/2012-5; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la BRB International BV
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VISCOTECH», per prodotti delle classi 1 e 4
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi nazionali e internazionali «VISCOPLEX», per prodotti delle classi 1 e 4
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009