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Document 52012XX0218(03)

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.605 — Vetro CRT

GU C 48 del 18.2.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/16


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.605 — Vetro CRT

2012/C 48/06

La procedura di transazione in questione concerne un cartello finalizzato al coordinamento dei prezzi del vetro per tubi a raggi catodici («vetro CRT») formato da quattro produttori del settore: Asahi Glass Co., Ltd, Nippon Electric Glass Co., Ltd, Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. e Schott AG. L'infrazione ha interessato l'intero territorio del SEE ed è durata dal 23 febbraio 1999 al 27 dicembre 2004.

CONTESTO

Raccogliendo informazioni sul mercato del vetro CRT, la Commissione ha ricevuto da parte di Samsung Corning una richiesta di immunità, che è stata concessa a determinate condizioni il 10 febbraio 2009. A marzo 2009 la Commissione ha effettuato, senza preavviso, accertamenti presso la sede di Schott. Nel giugno 2009 Nippon Electric Glass ha presentato una richiesta di immunità, o in alternativa, di trattamento favorevole. Nel marzo 2010 Schott ha inoltrato una richiesta di trattamento favorevole.

Il 29 giugno 2010, avviando il procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), la Commissione ha invitato le quattro imprese coinvolte a esprimere il loro interesse a partecipare a discussioni di transazione (3). Tutte le imprese si sono pronunciate favorevolmente.

PROCEDURA DI TRANSAZIONE

Le discussioni di transazione si sono svolte in tre principali fasi fra luglio 2010 e luglio 2011, periodo durante il quale sono state organizzate tre tornate di riunioni formali bilaterali fra la Commissione e ciascuna parte.

Durante tali riunioni le parti sono state informate oralmente degli addebiti che la Commissione intendeva sollevare nei loro confronti e dei corrispondenti elementi di prova a sostegno. Dopo la prima riunione svoltasi nel luglio 2010, le parti hanno potuto consultare, presso i locali della DG Concorrenza, i pertinenti elementi di prova, le dichiarazioni orali e un elenco di tutti i documenti del fascicolo della Commissione, nonché una copia delle prove che erano già state presentate. Su richiesta di Asahi Glass, Nippon Electric Glass e Schott — e nella misura in cui giustificato affinché le parti chiarissero la loro posizione rispetto al periodo o a qualsivoglia altro aspetto del cartello — tutte le parti hanno potuto consultare i documenti aggiuntivi contenuti nel fascicolo relativo al caso. Alle parti è stata inoltre trasmessa una stima relativa agli importi minimo e massimo delle ammende che la Commissione potrebbe eventualmente infliggere nell'ambito della procedura di transazione.

Al termine della terza tornata di riunioni, Asahi Glass, Nippon Electric Glass, Samsung Corning e Schott hanno presentato una richiesta di transazione (4), ammettendo le rispettive responsabilità per la violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Le parti hanno inoltre riconosciuto la loro responsabilità per la condotta delle rispettive controllate coinvolte nel cartello e hanno altresì indicato l'importo massimo dell'ammenda, comunicato loro dalla Commissione, che sarebbero state disposte ad accettare nel quadro di una procedura di transazione. Nelle proposte di transazione le parti hanno confermato i) di essere state adeguatamente informate degli addebiti che la Commissione intendeva sollevare nei loro confronti e di aver avuto sufficienti possibilità di presentare osservazioni in proposito, ii) di non avere intenzione di richiedere accesso al fascicolo o di essere sentite durante un'audizione orale, a condizione che la comunicazione degli addebiti e la decisione finale rispecchiassero le loro proposte di transazione e iii) di acconsentire a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione finale in lingua inglese.

A seguito dell'adozione della comunicazione degli addebiti da parte della Commissione il 29 luglio 2011, nelle loro risposte tutte le parti hanno confermato che la comunicazione rispecchiava il contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione ha potuto pertanto procedere all'adozione di una decisione a norma degli articoli 7 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2003.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Il progetto di decisione contiene gli addebiti sollevati nella comunicazione degli addebiti, ovvero solo quelli rispetto ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Tenendo inoltre conto del fatto che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore, o al membro del suo ufficio che ha partecipato alle riunioni di transazione, richieste riguardanti l'accesso al fascicolo o il loro diritto di difesa, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto di tutte le parti ad essere sentite.

Bruxelles, il 18 ottobre 2011

Michael ALBERS


(1)  A norma dell'articolo 15 (degli articoli 15 e 16) della decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (2001/462/CE, CECA), GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3) e comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

(4)  Articolo 10 bis, paragrafo 2), del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004 pag. 18).


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