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Document 62009CA0404

Causa C-404/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Impianti minerari di carbone a cielo aperto — Sito «Alto Sil» — Zona di protezione speciale — Sito d’importanza comunitaria — Orso bruno (Ursus arctos) — Gallo cedrone (Tetrao urogallus)]

GU C 25 del 28.1.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-404/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Impianti minerari di carbone a cielo aperto - Sito «Alto Sil» - Zona di protezione speciale - Sito d’importanza comunitaria - Orso bruno (Ursus arctos) - Gallo cedrone (Tetrao urogallus))

(2012/C 25/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, F. Castillo de la Torre e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Diáz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE (GU L 175, pag. 40) e dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 2006, pag. 7) — Attività minerarie a cielo aperto — Zona speciale di conservazione «Alto Sil» (ES0000210) — Habitat del gallo cedrone cantabrico

Dispositivo

1)

Avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione che consentisse di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti, indiretti e cumulativi dei progetti attinenti agli impianti a cielo aperto esistenti, salvo, per quanto riguarda la miniera «Ladrones», in ordine all’orso bruno (Ursus arctos), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.

2)

A decorrere dal 2000, anno di designazione della zona «Alto Sil» come zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, quale modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE,

avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione appropriata dei possibili effetti di tali progetti e, in ogni caso, senza aver rispettato le condizioni in presenza delle quali un progetto può essere realizzato nonostante il rischio ad esso connesso per il gallo cedrone (Tetrao urogallus), il quale costituisce una delle ricchezze naturali che hanno determinato la classificazione del sito «Alto Sil» come zona di protezione speciale, vale a dire la mancanza di soluzioni alternative, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e la comunicazione alla Commissione europea delle misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza della Rete Natura 2000, e

non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni significative per il gallo cedrone, la cui presenza sul sito «Alto Sil» è all’origine della designazione della predetta zona di protezione speciale, causati dagli impianti «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia»,

relativamente alla zona di protezione speciale «Alto Sil», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima.

3)

A decorrere dal dicembre 2004, non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni causati alle specie dagli impianti «Feixolín», «Fonfría» e «Ampliación de Feixolín», il Regno di Spagna è venuto meno, per quanto riguarda il sito d’importanza comunitaria «Alto Sil», agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva 92/43.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Il Regno di Spagna è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


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