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Document 52010AP0275
Specific tasks for the European Central Bank concerning the functioning of the European Systemic Risk Board * Proposal for a Council regulation entrusting the European Central Bank with specific tasks concerning the functioning of the European Systemic Risk Board (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico * Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico * Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
GU C 351E del 2.12.2011, pp. 447–452
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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2.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 351/447 |
Mercoledì 7 luglio 2010
Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico *
P7_TA(2010)0275
Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
2011/C 351 E/41
(Procedura legislativa speciale - consultazione)
La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):
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TESTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 bis |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Il presidente del CERS è il presidente della BCE. Il suo mandato coincide con il suo mandato di presidente della BCE. |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo) |
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1 ter. Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato di durata pari a quello ricoperto in seno al consiglio generale, nel rispetto di una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri e tra quelli rispettivamente interni e esterni all'area euro. Può essere rieletto. |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 quater (nuovo) |
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1 quater. Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), istituito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] (il «comitato congiunto»). |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) |
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1 quinquies. Prima di assumere le loro funzioni, il presidente e il primo vicepresidente espongono al Parlamento europeo, nel corso di un'audizione pubblica, in che modo intendono assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento. Il secondo vicepresidente è ascoltato dal Parlamento europeo nella sua qualità di presidente del comitato congiunto. |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 sexies (nuovo) |
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1 sexies. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo. |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 septies (nuovo) |
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1 septies. I vicepresidenti, in ordine di precedenza, presiedono le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo qualora il presidente non possa parteciparvi. |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 octies (nuovo) |
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1 octies. Se i vicepresidenti sono impossibilitati ad adempiere alle loro funzioni, si eleggono nuovi vicepresidenti in conformità dei paragrafi 1 ter e 1 quater. |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 nonies (nuovo) |
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1 nonies. Il presidente rappresenta il CERS nei rapporti esterni. |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 decies (nuovo) |
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1 decies. Il presidente è invitato a un'audizione annuale presso il Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS, che avviene in un contesto diverso da quello del dialogo monetario fra il Parlamento europeo e il presidente della BCE. |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – frase introduttiva |
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La Banca centrale europea assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento XXXX, comprende in particolare: |
La BCE assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. Il segretariato riceve anche la consulenza tecnica dalle autorità europee di vigilanza, dalle banche centrali nazionali e dalle autorità di vigilanza nazionali. Esso è altresì competente per tutte le questioni relative al personale. I compiti del segretariato, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], comprendono in particolare: |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e bis (nuova) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 |
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1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato del CERS. |
1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere i compiti del segretariato del CERS. La BCE garantisce che il segretariato abbia un personale di elevata qualità che rispecchi, l'ampio campo di azione del CERS e la composizione del consiglio generale . La BCE garantisce un adeguato finanziamento del segretariato attraverso le proprie risorse . |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 |
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2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS. |
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE su proposta del consiglio generale del CERS. |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Tutti i membri del segretariato sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], per garantire lo scopo di cui al'articolo 6 del presente regolamento. |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 |
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2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo del CERS. |
2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo del CERS. |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Il segretariato può chiedere informazioni, in forma particolare, sommaria o aggregata, utili per i compiti del CERS, relative a istituti o mercati finanziari, alle autorità europee di vigilanza e, nei casi specificati all'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali, ad altre autorità degli Stati membri o, sulla base di una richiesta motivata, direttamente agli istituti finanziari. |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo) |
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2 ter. Le informazioni di cui al paragrafo 2 possono comprendere dati relativi allo Spazio economico europeo, all'Unione o all'area dell'euro, ovvero dati nazionali in forma aggregata o particolare. I dati nazionali sono raccolti unicamente su richiesta motivata. Prima di presentare una richiesta di dati, il segretariato si avvale innanzitutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo sia dal SEBC, e inoltre consulta la competente autorità europea di vigilanza, al fine di garantire il carattere proporzionato della richiesta. |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 |
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Il Consiglio esamina il presente regolamento tre anni dopo la data indicata all'articolo 8 sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza , decide se il presente regolamento deve essere riveduto . |
Entro il … (10) il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE, decidono se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS debbano essere riveduti . La relazione valuta, in particolare:
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0167/2010).
(2) GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.
(3) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.
(4) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx.
(5) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.
(6) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.
(7) Testi approvati, P6_TA(2009)0251.
(8) Testi approvati, P6_TA(2009)0279.
(9) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(10) Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.