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Document 52011XC0721(03)

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale dell’origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

GU C 215 del 21.7.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/27


Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale dell’origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia (1) e Turchia

2011/C 215/11

Ai fini dell’istituzione di un cumulo diagonale dell’origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia, l’Unione europea e i paesi interessati si informano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, in merito agli accordi e alle relative norme d’origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute dai paesi in questione, le informazioni relative ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di applicazione di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 225 del 20.8.2010, pag. 4).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme d’origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all’acquisizione del carattere originario, vale a dire con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di un paese che non ha concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d’origine.

I codici ISO alpha-2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

Albania

AL

Bosnia-Erzegovina

BA

Croazia

HR

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK (2)

Montenegro

ME

Serbia

RS

Turchia

TR

Data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

 

UE

AL

BA

HR

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (3)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

 

HR

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

 

22.8.2007

22.8.2007

24.10.2007

 

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (3)

1.8.2011

 

 

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  L’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia sono i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione.

(2)  Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

(3)  Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.


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