Alegeți funcționalitățile experimentale pe care doriți să le testați

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 62010CA0030

    Causa C-30/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Linköpings tingsrätt — Svezia) — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Art. 10, lett. c) — Disposizione nazionale — Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati — Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività)

    GU C 103 del 2.4.2011, p. 9-9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 103/9


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Linköpings tingsrätt — Svezia) — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

    (Causa C-30/10) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 80/987/CEE - Art. 10, lett. c) - Disposizione nazionale - Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati - Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività)

    2011/C 103/13

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Linköpings tingsrätt

    Parti

    Ricorrente: Lotta Andersson

    Convenuti: Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Linköpings tingsrätt — Interpretazione dell’art. 10, lett. c), della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE — Normativa nazionale che esclude dalla cerchia dei beneficiari della garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori dipendenti le persone detentrici, nei sei mesi precedenti il deposito dell’istanza di dichiarazione di fallimento della società loro datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato su quest’ultima un’influenza considerevole

    Dispositivo

    L’art. 12, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.


    (1)  GU C 100 del 17.4.2010.


    Sus